L'agente immobiliare, per esercitare la propria attivita' , deve possedere una serie di requisiti che potremmo definire di onorabilita' e professionalita' .
Non solo: l'esercizio dell'attivita' e' subordinato all'iscrizione presso il registro delle imprese della Camera di commercio ove avra' sede la sua attivita' .
Si badi: cio' che conta e' la sede di esercizio dell'attivita' , non la residenza anagrafica.
L'agente immobile che, pur possedendo tutti i requisiti, non si iscrive al registro delle imprese, e' sanzionato per quello che potremmo definire esercizio abusivo dell'attivita' di agente immobiliare.
Dato questo contesto di carattere generale, e' utile domandarsi che cosa debba fare una persona che, in possesso di tutti i requisiti, ritenga di non iscriversi al registro delle imprese “in pianta stabile”, ma che abbia comunque la possibilita' di concludere alcuni affari.
Si tratta della cosa'¬ detta mediazione occasionale, prevista anche dalla legge n. 39 del 1989 che contiene la disciplina dell'attivita' di agente di affari in mediazione.
La disciplina applicativa della mediazione occasionale e', invece, contenuta nel decreto ministeriale 26 ottobre 2011 e pia'¹ nello specifico nell'art. 12, rubricato per l'appunto Mediazione occasionale, che recita:
Lo svolgimento dell'attivita' in modo occasionale o discontinuo e' consentito per un periodo non superiore a sessanta giorni ed e' subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione del Rea della persona fisica che esercita detta attivita' , fermo restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e degli obblighi di legge sulla mediazione.
La segnalazione dell'avvio dell'attivita' di cui al comma 1 e' effettuata per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione «Scia - Moc» del modello «Mediatori», nella quale e' indicata, a pena di irricevibilita' , la data di cessazione dell'attivita' .
La segnalazione di cui al comma 1 non puo' essere presentata pia'¹ di una volta all'anno.
La mediazione occasionale:
Si badi: il mediatore occasionale dev'essere in tutto e per tutto un mediatore differendo solamente per il fatto che non esercita continuativamente l'attivita' , ma per il periodo dell'esercizio deve essere completamente sovrapponibile ai colleghi “abituali”, ivi comprendendo in questa sovrapponibilita' l'assicurazione obbligatoria per l'esercizio dell'attivita' (cfr. art. 3 l. n. 39 del 1989).
Colui che esercita l'attivita' di mediazione occasionale senza avere i requisiti per farlo e' soggetto alle sanzioni disciplinari ed amministrative stabilite dalla legge e dai decreti attuativi (l. n. 39/89 e d.m. n. 452/90).
Al mediatore occasionale non e' rilasciato il patentino come al mediatore professionist