Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 2525 deL 5 maggio 2016 ha stabilito che la domanda formulata dal mediatore merita accoglimento ricostruendo, dettagliatamente, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimita' in materia di mediazione immobiliare con particolare riguardo all'identificazione del momento in cui sorge il diritto del mediatore al compenso.
In tema di diritto del mediatore immobiliare alla provvigione dopo la conclusione dell'affare: www.condominioweb.com/provvigione-allagente-immobiliare-solo-quando-si-conclude-laffare.12368
A tal riguardo, evidenzia la sentenza in commento, come secondo la giurisprudenza di legittimita' il diritto del mediatore al compenso sorge in seguito alla conclusione dell'affare “e coincide con il compimento di un'operazione di contenuto economico risolventesi in un'utilita' di carattere patrimoniale e, cioe', in un atto in virta'¹ del quale si costituisca un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in mancanza, per il risarcimento del danno, ritenendo pacificamente che sia sufficiente la conclusione di un contratto preliminare a fondare il diritto del mediatore alla provvigione” (Ex plurimis Cass. civ. 4111/2001; Cass. 6599/2001)
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Il Tribunale siciliano, inoltre, sottolinea che in seguito alla conclusione del contratto preliminare con l'intervento del mediatore, tale professionista acquista il diritto alla provvigione a prescindere dalla mancata stipulazione del contratto definitivo per effetto di una decisione delle parti che decidono di sciogliere per mutuo dissenso il preliminare.
In tema di diritto alla provvigione anche se la vendita salta si segnala: www.condominioweb.com/al-mediatore-spetta-la-provvigione.2189 )
Nel caso di specie la sentenza ha accertato che la proposta formulata tramite il mediatore e' stata accettata dal venditore che aveva conferito a tale professionista un incarico contenente la descrizione del bene, l'indicazione del prezzo e le modalita' di pagamento.
Dalle caratteristiche dell'incarico, quindi, la pronuncia trae come conclusione che “le parti hanno posto in essere tutti gli elementi occorrenti ai fini della conclusione dell'affare ai sensi dell'art. 1755 c.c. ed anche se, non vi e' alcuna espressa indicazione in tal senso, hanno in definitiva stipulato un contratto preliminare di vendita”.
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Muovendo da tale chiara ricostruzione il giudice monocratico della terza sezione civile del Tribunale di Palermo ha condannato il convenuto (venditore dell'immobile) al pagamento della provvigione maturata dal mediatore in seguito alla conclusione dell'affare ed alla stipula del contratto preliminare.
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