E' in atto una discussione, dalle non secondarie conseguenze pratiche, sul rapporto tra procedimento di mediazione e ricorso per la revoca giudiziale dell'amministratore condominiale.
Punto nodale del confronto e' il seguente: il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio e' soggetto al tentativo di mediazione, cosa'¬ come previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, ossia da quel provvedimento recante disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali?
Obbligatorieta' della mediazione
Nell'ambito degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, le cosa'¬ dette ADR (dall'acronimo inglese alternative dispute resolution), il legislatore italiano ha previsto un ruolo di centrale importanza per la mediazione.
Questa viene definita dall'art. 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010 come l'attivita' svolta da un terzo imparziale che ha come fine di la ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
Attualmente la mediazione e' considerata obbligatoria in materia di:
Il decreto succitato - che ha subito una serie di modifiche anche in ragione di una dichiarazione d'incostituzionalita' sancita dalla sentenza 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272, resa dalla Corte Costituzionale - disciplina modalita' di svolgimento della procedura, anche in relazione alla tempistica ed alle conseguenze derivanti dall'omesso esperimento del tentativo, nonchè le eccezioni in relazione a particolari procedimenti.
Obbligatorieta' della mediazione in condominio
Come s'e' detto il decreto n. 28 prevedeva - nella formulazione originaria - e prevede - attualmente - che anche la materia condominiale sia soggetta alla procedura di mediazione.
Quando puo' dirsi che un contenzioso riguardante il condominio e' soggetto alla procedura di mediazione obbligatoria?
Fin
Obbligatorieta' della mediazione in condominio
Come s'e' detto il decreto n. 28 prevedeva - nella formulazione originaria - e prevede - attualmente - che anche la materia condominiale sia soggetta alla procedura di mediazione.
Quando puo' dirsi che un contenzioso riguardante il condominio e' soggetto alla procedura di mediazione obbligatoria?
Fino all'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012 il solo riferimento al condominio faceva porre agli interpreti il dubbio se lo stesso avesse valenza soggettiva (cioe' riguardante tutti i contenzioni aventi come parte un condominio) ovvero si riferisse alle norme disciplinanti il condominio negli edifici.
Riforma del condominio e vicissitudini del decreto sulla mediazione
E' qui che si arriva al punctum dolens della vicenda.
L'art. 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile ha specificato, al primo comma, che per controversie condominiali ai sensi dell'art. 5, primo comma, del d.lgs n. 28/2010 «si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro terzo, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice».
A norma di tale disposizione sono controversie in ambito condominiale quelle riguardanti violazione o errata applicazione degli articoli 1117-1139 c.c. e 61-72 disp. att. c.c., ivi comprese le norme sulla comunione applicabili al condominio giusta il rimando contenuto nell'art. 1139 c.c.
La situazione s'e' andata complicando nel corso del tempo perchè quando la legge di riforma del condominio e' stata approvata in Commissione Giustizia al Senato (20 novembre 2012), da poco l'art. 5, primo comma, d.lgs n. 28/2010 era stato dichiarato incostituzionale (cosa avvenuta il 24 ottobre 2012).
Poco il male: la definizione, s'e' detto, vale ai fini della individuazione delle controversie in relazione alla mediazione facoltativa; noma cosa'¬ pressochè inutile posto che la mediazione facoltativa puo' riguardare tutte le controversie civili e commerciali su diritti disponibili.
All'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012 non v'e' stato alcun correttivo; questo, invece, ha riguardato il decreto n. 28 che e' stato oggetto di ampia correzione, tra l'altro mediante l'inserimento nell'art. 5 di un nuovo comma, l'1-bis, attualmente disciplinante le materie oggetto di mediazione obbligatoria.
E' qui arriviamo al punto: tralasciamo il riferimento al comma uno dell'art. 5, contenuto nell'art. 71-quater disp. att. c.c, che rappresenta questione formale facilmente superabile.
Il non-problema, ad avviso dello scrivente cosa'¬ bisogna considerarlo, sta nelle norme richiamate dall'art. 71-quater, tra le quali l'art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c. Come dire: anche per la revoca dell'amministratore condominiale bisogna attivare la procedura di mediazione.
Ma come dice giustamente qualcuno, il d.lgs n. 28 del 2010 contiene delle eccezioni, tra le quali quelle riguardanti i procedimenti in camera di consiglio, categoria nelle quale va ricondotta la procedura di volontaria giurisdizione di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio. Non c'entra! e' stato detto chiaramente in un provvedimento del Tribunale di Padova del 3 dicembre 2014.
Alle stesse conclusioni, secondo alcuni, parrebbe essere giunta sia pur del tutto incidentalmente e mediatamente, la Corte di Cassazione con l'ordinanza 18 gennaio 2018, n. 1237.
Ai link un ampio resoconto degli interventi pubblicati su condominioweb:
Vediamo perchè, per lo scrivente, quello che si solleva, e' davvero un non-problema e che servirebbe riportare a ragione le Corti che deviano dal naturale modo di interpretare le norme.
In primis: se la mediazione e' obbligatoria per tutte le controversie condominiali, in quanto l'art. 71-quater disp att. c.c. deve essere in qualche maniera considerato prevalente rispetto alle eccezioni contenute nel d.lgs. n. 28 del 2010, non si comprende per quale ragione cosa'¬ non agiscono i Tribunali in relazione alle richieste di decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.
Se le eccezioni di cui all'art. 5, quarto comma, d.lgs n. 28 del 2010 non valgono in relazione agli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., perchè dovrebbero valere per l'art. 63 riguardante il cosa'¬ dett
In primis: se la mediazione e' obbligatoria per tutte le controversie condominiali, in quanto l'art. 71-quater disp att. c.c. deve essere in qualche maniera considerato prevalente rispetto alle eccezioni contenute nel d.lgs. n. 28 del 2010, non si comprende per quale ragione cosa'¬ non agiscono i Tribunali in relazione alle richieste di decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.
Se le eccezioni di cui all'art. 5, quarto comma, d.lgs n. 28 del 2010 non valgono in relazione agli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., perchè dovrebbero valere per l'art. 63 riguardante il cosa'¬ detto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo? Non si ha notizia dall'entrata in vigore dell'art. 71-quater e nuovamente della mediazione obbligatoria a questa parte, di ricorso respinti per omesso svolgimento della procedura in esame.
Il giudice avrebbe pieno di potere di rilevare d'ufficio tale omissione (art. 5, comma 1-bis, d.lgs n. 28/2010).
V'e', poi, a parere di chi scrive, un'altra ragione di natura temporale che, laddove la prima non bastasse (e non se ne vedono i motivi), dovrebbe essere dirimente.
La mediazione e' divenuta obbligatoria dopo l'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012 e quindi dell'art. 71-quater disp. att. c.c.
Successivamente, quindi, e' stato introdotto un obbligo, con le relative deroghe, che va considerato prevalente e speciale - in quanto direttamente riguardante il condominio - rispetto alle disposizioni attuative del codice civile.
Insomma non sono state queste ad introdurre una deroga alla speciale disciplina della mediazione, ma il decreto n. 28 del 2010, che re-introducendo l'obbligatorieta' della mediazione, con le relative eccezioni, ha eliminato, ove ve ne fosse bisogno, ogni incertezza in merito alla norma prevalente ed alla troppo generale elencazione contenuta nel piu' volte menzionato art. 71-quater disp. att. c.c. Non secondo alcuni giudici, evidentemente.