Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24406 del 4 dicembre 2015 , ha annullato una serie di bollette di consumo di energia elettrica per un importo complessivo di quasi 10.000 euro, condannando la ACEA al pagamento di un indennizzo per non aver risposto ai reclami del consumatore entro i termini indicati dall'Autorita' Garante per l'energia elettrica e il gas, nonchè al pagamento delle spese legali.
Accolto il ricorso proposto da un cittadino romano, assistito dall'avv. Alessia Zittignani del Movimento Difesa del Cittadino.
Secondo il giudice, le bollette vanno annullate in quanto gli importi indicati non risultano chiaramente determinati nella loro composizione e risultato. A cio' si aggiunge il comportamento gravemente inadempiente della societa' erogatrice del servizio elettrico che, nel corso dell'intera vicenda, non ha mai riscontrato i numerosi reclami inoltrati dall'utente e si e' sempre rifiutata di fornire un resoconto dettagliato dei consumi e dei costi.
Nel caso di specie, il consumatore aveva citato la ACEA Energia per l'annullamento di alcune maxi-bollette di pagamento, per un importo totale di quasi 10.000 euro, contestando gli importi indicati perchè non corrispondenti ai consumi effettivi. L'attore aveva pia'¹ volte presentato reclamo contro le predette fatture, senza tuttavia ottenere alcuna spiegazione in merito ai consumi e ai costi in esse riportati. La societa' convenuta non si costituiva in giudizio, per cui si procedeva in sua contumacia.
=> Riscaldamento, scarica le guide contro il caro bollette
Il Tribunale di Roma, come detto, ha accolto la domanda ed annullato la fatture impugnate, condannando anche la societa' convenuta al pagamento di un indennizzo di 160 euro per la mancata risposta ai reclami e la mancata rettifica delle fatture nei 90 giorni solari dal reclamo, come impone la delibera dell'Autorita' Garante per l'energia elettrica e il gas.
A fondamento della propria decisione, il giudice rileva anzitutto il contenuto contraddittorio delle bollette di pagamento, in quanto gli importi indicati non risultano essere chiaramente determinati nella loro composizione e risultato (lettura stimata - lettura effettiva). In particolare, nelle fatture appare indicato un consumo 'effettivo' molto al di sopra di quello medio.
=> Se l'utente ha comunicato l'avvenuto pagamento della bolletta la compagnia non puo' sospendere la fornitura del gas
Il Tribunale ha poi stigmatizzato il comportamento scorretto ed inadempiente della societa' di servizio elettrico, la quale non ha mai fornito un resoconto dettagliato ed esaustivo dei consumi e dei costi da corrispondere, nonostante le ripetute richieste avanzate dall'utente.
Peraltro - osserva il giudice - l'ente somministratore, sebbene a credito, non ha mai proceduto al distacco, in via cautelare, della rete elettrica nei confronti del presunto moroso, come pure la legge gli consente di fare. Cio', secondo il tribunale, e' sintomatico del fatto che, in realta' , lo stesso ente non fosse in grado di determinare l'esatto importo da richiedere e, di conseguenza, non potesse agire per la sospensione dell'erogazione del servizio.
=>Bollette per il consumo dell'acqua. Sempre pia'¹ elevate.
Il comportamento non collaborativo di Acea e' proseguito anche in sede processuale . Infatti, la societa' convenuta non si e' costituita in giudizio e non ha contrastato efficacemente la domanda.
'Questo caso, come tantissimi altri, dimostrano che i cittadini hanno pieno diritto di contestazione in caso di fatturazioni errate da parte dei Gestori', ha dichiarato l'avvocato Alessia Zittignani. 'Proprio per questo invitiamo sempre a segnalarci casi di abusi e problematiche con gli erogatori dei cosiddetti 'servizi essenziali'.
=> Elettricita' e gas: l'iva non deve essere calcolata sulle accise