La vicenda. Due societa' condomine impugnano la delibera di approvazione del bilancio con cui viene ripartita, in proporzione ai millesimi di proprieta' , la spesa di rifacimento di un frontone danneggiato dall'evento sismico che ha colpito l'Emilia-Romagna nel 2012.
Segnatamente le ricorrenti rilevano che il complesso condominiale oggetto di causa si compone di due fabbricati distinti e separati tra loro; che il frontone lesionato fa parte di un edificio del tutto diverso, per facciate perimetrali e coperture, da quello di cui fanno parte gli appartamenti di proprieta' delle medesime; che, pertanto, la spesa avrebbe dovuto essere ripartita ai sensi del comma 2 (“Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno puo' farne”) o al pia'¹ del comma 3 (“Qualora un edificio abbia pia'¹ scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo dei condomini che ne trae utilita' ”) dell'art. 1123 c.c.
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Si costituisce in giudizio il Condominio eccependo l'incompetenza per valore in favore del Giudice di Pacepoichè la spesa pro quota a carico delle ricorrenti risulterebbe inferiore ad euro 5.000,00; la carenza di interesse ad agire, essendo la delibera oggetto del giudizio meramente ripetitiva di unaprecedente decisione che mai e' stataimpugnata; che il criterio di ripartizione e' coerente a quanto previsto dal regolamento condominiale; che il frontone danneggiato costituisce un'utilita' a favore dell'intera compagine.
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La sentenza. Con un'articolata ed esaustiva pronuncia il Tribunale di Ferrara giudica infondate le doglianze attoree (Trib. Ferrara n. 229/2015).
Per quanto concerne le eccezioni preliminari il Tribunale di primo grado, da un lato rigetta l'eccezione di incompetenza per valore ritenendo che l'oggetto del contendere non si limitaalla somma imputata alle ricorrenti in quanto tale, bensa'¬ coinvolge la legittimita' o meno dei criteri di riparto e dunque la validita' della delibera rispetto all'impegno di spesa nella sua globalita' , certamente superiore ad euro 5.000,00 (Cass. Civ. n. 12201/2010); dall'altro lato che la precedente decisione era risultata viziata da un'irregolarita' nella stesura del verbale, dal che la delibera impugnata, peraltro fondata su maggioranze diverse, non puo' ritenersi meramente ripetitiva della precedente, ma al contrario annulla e sostituisce la predetta.