In tema di azioni a tutela del possesso, presupposto fondamentale affinchè le stesse possano trovare accoglimento e' che l'esercizio del possesso sia leso quanto meno da un pericolo concreto non essendo sufficiente la sola astratta possibilita' che le azioni altrui possano in futuro essere di danno a tale situazione.
Questo, in somma sintesi, quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2291 del 5 febbraio 2016.
Il nostro ordinamento giuridico tutela il possesso, ossia 'il potere sulla cosa che si manifesta in un'attivita' corrispondente all'esercizio della proprieta' o di altro diritto reale' (art. 1140, primo comma, c.c.).
In buona sostanza una cosa e' il diritto di proprieta' , ossia la situazione giuridica soggettiva che ricollega la titolarita' giuridica d'un bene ad un soggetto di diritto, altro il suo possesso.
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Infatti puo' accadere che chi possiede non abbia alcun titolo (attuale) a farlo: si pensi a chi possiede e stia maturando l'usucapione della proprieta' o di altro diritto reale sul bene (es. servita'¹). Anche in questi casi di possesso la legge riconosce tutela al possessore. Come dire: al di la' del diritto sulla cosa, il legislatore ha inteso tutelare anche la situazione materiale non chiaramente inquadrabile nell'alveo dei diritti reali.
L'azione principe che consente di tutelare il possesso, e' quella prevista dall'art. 1170 del codice civile, dedicato alla cosa'¬ detta manutenzione del possesso.
In sostanza, in base a questa norma, chi ritiene d'essere molestato nel possesso di una cosa immobile o di una universalita' di mobili puo' chiedere la cessazione della turbativa.
La legge pone particolari condizioni per l'esercizio dell'azione di manutenzione. In particolare, com'e' specificato nel secondo comma dell'art. 1170 c.c., l'azione puo' essere esperita:
a) se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non e' stato acquistato violentemente o clandestinamente.
b) se il possesso, invece, e' stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione puo' essere esercitata, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinita' e' cessata.
Che cosa si debba intendere per turbativa nel possesso lo ha chiarito la Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce e da ultimo con la sentenza n. 2291 menzionato in principio.
In questo caso le parti che avevano originato la causa si lamentavano che il loro vicino aveva realizzato un'autorimessa sulla sua proprieta' e che cio' avrebbe potuto recare turbativa nel possesso della loro proprieta' in quanto le basculanti di accesso si affacciavano sul loro cortile e questo avrebbe portato a passaggio di autovetture.
Nel corso di causa era stata anche chiarita l'esistenza di una servita'¹ di passaggio a favore del titolare dei garages, ma non e' stato questo il cuore della controversia.
Gli originari attori, poi ricorrenti in Cassazione, ritenevano che doveva essere considerata legittima l'azione di manutenzione del possesso nei casi in cui la turbativa non sia attuale, ma anche solamente potenziale, ossia che debba trovare tutela anche il pericolo di turbativa nel possesso. Il Tribunale, la Corte d'appello e poi i giudici di legittimita' gli hanno dato torto.
Motivo: gli ermellini, esaminando il contenuto delle sentenze citate dai ricorrenti a sostegno della loro tesi, hanno specificato che sebbene il pericolo di turbativa del possesso possa essere a base di un'azione di manutenzione, tale pericolosita' debba essere pero' concreta e non solamente potenziale.
Come si legge in sentenza 'non basta, in definitiva, il solo pericolo astratto a consentire la tutela possessoria ma occorre, invece, un serio e concreto pericolo, anche quanto alla ventilata ipotesi di aggravamento della servita'¹, pericolo questo non integrato, cosa'¬ come opinato con apprezzamento di merito non suscettibile di censura in questa sede, perchè adeguatamente motivato, dalla sola installazione di porte basculanti per i garages, porte insistenti sul terreno del proprietario di questi ultimi (come non appare contestato)' (Cass. 5 febbraio 2016 n. 2291).
=> L'installazione di una persiana nel cortile non configura turbativa del possesso.
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