Definitivamente approvata dal Senato giusto in tempo per il Natale, la l. 27 dicembre 2017, n. 205 - ossia la Legge di bilancio 2018 - e' entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Fra le primissime previsioni (art. 1, commi 4-9), il provvedimento reca una nuova disciplina di maggior favore per gli utenti in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas e del servizio idrico.
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La riduzione della prescrizione del diritto al corrispettivo Rispetto al previgente termine quinquennale, le aziende fornitrici avranno ora solo due anni per esigere e riscuotere i pagamenti connessi all'erogazione dei citati servizi. In particolare:
Un'ulteriore distinzione viene introdotta in materia di termine di operativita' della nuova prescrizione breve: le nuove disposizioni troveranno infatti applicazione alle fatture la cui scadenza e' successiva:
- Al 1° marzo 2018 per il settore elettrico;
- Al 1° gennaio 2019 per il settore del gas;
- Al 1° gennaio 2020 per il settore idrico.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della l. n. 205/2017, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - della quale la Manovra finanziaria ha peraltro modificato la denominazione(Autorita' di regolazione per energia e reti e ambiente-ARERA), con attribuzione di competenze aggiuntive in materia di rifiuti -dovra' p
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della l. n. 205/2017, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - della quale la Manovra finanziaria ha peraltro modificato la denominazione(Autorita' di regolazione per energia e reti e ambiente-ARERA), con attribuzione di competenze aggiuntive in materia di rifiuti -dovra' provvedera' alla definizione delle misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione delle nuove previsioni.
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La sospensione dei pagamenti Un'ulteriore novita' di indubbio rilievo per i consumatori risiede nel
=> Il cliente deve sempre sapere quanto paga per il servizio
La sospensione dei pagamenti Un'ulteriore novita' di indubbio rilievo per i consumatori risiede nel riconoscimento, a favore dell'utente che abbia proposto un reclamo contro una fattura a conguaglio reputata ingiusta, del diritto alla sospensione del pagamento.
Detta sospensione opera pero' solo nei casi in cui, a fronte della richiesta di conguagli per periodi superiori ai due anni, la citata Autorita' abbia avviato un procedimento nei confronti dell'operatore interessato al fine di accertare possibili violazioni relativamente alle modalita' dal medesimo operatore adottate per la rilevazione dei consumi, l'esecuzione dei conguagli e la fatturazione.
Sul venditore grava l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento, nonchè di informarlo dei conseguenti diritti.
Il diritto alla sospensione dei pagamenti persiste per tutta la durata dell'accertamento della legittimita' della condotta dell'operatore; a verifica conclusa, l'utente ha in ogni caso diritto a vedersi rimborsare entro i successivi tre mesi le somme che abbia eventualmente versato a fronte di conguagli non dovuti.
La legge di bilancio chiarisce tuttavia che, nell'eventualita' in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia da addebitare all'utente, non operano le citate disposizioni in materia di prescrizione breve nonchè di sospensione dell'obbligo di pagamento in caso di reclamo.
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Ulteriore misure di garanzia dei consumatori Nella prospettiva di ampliare il piu' possibile la tutela degli utenti, la Manovra ha inoltre attribuito al soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas il compito di attuare i necessari adeguamenti per consentire ai clienti finali l'accesso ai rispettivi dati di consumo, senza oneri a loro carico.
Del resto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio. l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico - d'ora in avanti ARERA - dovra' provvedere alla definizione delle «forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi»; la medesima Autorita' potra' altresa'¬ definire, con propria deliberazione, le misure destinate a potenziare lo strumento dell'autolettura, sempre senza oneri a carico dell'utente.
Infine, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni spettera' la determinazione delle modalita' tecniche e operative che il servizio postale dovra' adottare per garantire la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita' .
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News a cura della Dott.ssa Marta Jerovante
Redazione Condominioweb