E' invalida la procura alle liti rilasciata al legale dall'amministratore per proporre appello se la ratifica da parte dell'assemblea condominiale indica il nome di un altro avvocato, benchè appartenente al medesimo studio legale.
E' questo il principio che si ricava dalla sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1216 del 22 marzo 2017, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l'amministratore aveva conferito mandato alle liti ad una avvocatessa, diversa dal difensore nominato dai condomini, senza richiedere una nuova autorizzazione o ratifica dell'assemblea.
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Nello specifico, con atto di citazione in appello, il Condominio, in persona dell'amministratore in carica, aveva impugnato la sentenza di primo grado. L'appellato, in via pregiudiziale, aveva chiesto che venisse accertata la carenza di ius postulandi del legale difensore del condominio per difetto di autorizzazione da parte dell'assemblea.
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La Corte milanese, nell'accogliere la doglianza, richiama anzitutto la giurisprudenza delle Sezioni Unite, sentenza n. 18331/2010, secondo la quale: “l'amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131 secondo e terzo comma c.c., puo' costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilita' dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione».
L'amministratore, prosegue la decisione, «avrebbe quindi dovuto munirsi, per proporre valido atto di appello, di autorizzazione assembleare, eventualmente anche in ratifica del suo operato”.