Analizziamo oggi una condotta che, spesso, e volentieri porta i protagonisti della vicenda in Tribunale.
pita frequentemente, infatti, di assistere ad assemblee condominiali movimentate, dove i condòmini non se le mandano certo a dire e spesso l'oggetto delle 'attenzioni' e lo stesso l'amministratore.
petuti infatti risultano i litigi tra condomini e tra questi e l'amministratore, per i più svariati e sovente futili motivi, che portano vicendevolmente a lanciarsi accuse, più o meno velate, ed a proferire parole 'grosse'.
confine tra la condotta rilevante penalmente e il diritto di critica in merito all'operato dell'amministratore a volte è labile come, spesso e volentieri, l'esercizio di un legittimo diritto da parte del condomino viene scambiato per pedanteria da parte dell'amministratore.
co che allora è stato ritenuto responsabile del reato di ingiuria e diffamazione l'amministratore che, sollecitato - anche in giudizio - dal condomino affinché gli mettesse a disposizione la documentazione attinente alla gestione condominiale, aveva offeso l'onore e il decoro del condomino con frasi infamanti, a nulla valendo l'eccepita esimente della provocazione, desumibile dal fatto che il condomino avrebbe preteso di controllare parola per parola che le copie corrispondessero agli originali.
mportamento ritenuto provocatorio e offensivo dall'amministratore che, pertanto, aveva reagito proferendo le parole giudicate in tutti i gradi di giudizio ingiuriose: la Corte di Cassazione ha ritenuto che non fosse ragionevole per l'imputato, esperto amministratore condominiale, ritenere offensivo, e quindi fatto ingiusto, tale atteggiamento di controllo scrupoloso dei documenti (Cfr.: Cass. pen., 14-06-2012, n. 23598).
versa invece la vicenda del condomino che aveva inviato due missive all'amministratore di un condominio, accusandolo 'di usare in modo improprio, illegale ed arbitrario i propri poteri di amministratore, anche dichiarando falsità', missiva peraltro rinvenuta anche nelle cassette delle lettere di altri condomini.
ndannato per ingiuria e diffamazione in primo grado, in appello il Tribunale in parziale riforma della sentenza gravata, assolveva il condomino dal reato di ingiuria, condotta ritenuta non punibile perché rientrante nel legittimo esercizio del diritto di critica, mentre confermava la sua responsabilità per il reato di diffamazione.
Non sempre l'ingiuria al vicino di casa è punibile.
vicenda, giunta in Cassazione, aveva un epilogo positivo per il condomino che veniva assolto anche dal reato di diffamazione, atteso che il fatto non è stato ritenuto costituente reato.
Suprema Corte condivideva la decisione del Tribunale in merito all'assoluzione del condomino dal reato di ingiuria, considerata del tutto corretta atteso che il condomino - che aveva gravi motivi di conflitto con l'amministrazione dello stabile e che non riusciva a contestare i comportamenti dell'amministratore, ritenuti gravemente scorretti perché questi non convocava le assemblee - con la lettera incriminata pensava solo di contestare la conduzione del condominio.
evidente, continua la Corte, che ciò si possa fare, nonostante le frasi certamente aspre, considerato l'indubbio diritto di ciascun condomino di controllare i comportamenti dell'amministratore e di denunciare eventuali riscontrate irregolarità.
nto anche alla luce del fatto che, nelle precedenti fasi del giudizio, era stato chiarito che non vi era una aggressione alla sfera morale della persona dell'amministratore, ma una censura soltanto delle attività svolte in tale qualità (Cfr.: Cass. pen., 29-07-2008, n. 31596).
contrario, invece, è stato ritenuto che: 'In materia di diffamazione, non può costituire espressione del diritto di critica la lettera, inviata da un condomino e indirizzata agli altri condomini, con cui si denuncia e censura l'operato dell'ex amministratore, con affermazioni non corrispondenti al vero e implicanti un giudizio di disonestà sul suo operato. L'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate in quanto, non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti (o espressioni mai pronunciate), per poi esporlo a critica come se quei fatti (o quelle espressioni) fossero effettivamente a lui riferibili' (Cass. pen., 29-01-2009, n. 7069).
tra vicenda quella relativa ad una condomina che aveva rivolto all'amministratore frasi poco edificanti: l'amministratore si era recato nell'area prospicente l'immobile dallo stesso gestito, unitamente ad alcuni condomini, al fine di verificare la possibilità di organizzarvi posti auto per gli stessi proprietari, nel far ciò aveva spostato delle fioriere della condomina, asseritamente collocate in maniera arbitraria.
'Sei uno scostumato di m…!'. Ma il vicino se ne va e non ascolta.
le spostamento provocava la reazione della condomina che mandava a 'quel paese' l'amministratore.
trong>La Suprema Corte, alla quale la vicenda perveniva dopo due assoluzioni in primo e secondo grado, deduceva come si desumesse dalla sentenza impugnata che l'espressione lesiva del decoro dell'amministratore era stata pronunciata quando la condomina si era resa conto che lo stesso aveva spostato, di propria iniziativa e senza consenso, delle fioriere di sua proprietà.
materia in esame veniva risolta alla luce del principio secondo cui: 'in tema di ingiuria, costituisce fatto ingiusto idoneo ad integrare l'esimente della provocazione la condotta dell'ingiuriato che intraprenda autonomamente l'attività ablatoria di una situazione di fatto che ritenga illegittima, invece di sollecitare l'intervento dell'autorità, in quanto, a tal fine, la caratterizzazione di ingiustizia deve essere parametrata non già all'ipotetica illegittimità del comportamento di controparte, quanto piuttosto alla conformità della condotta dell'ingiuriato alle ordinarie regole del vivere civile, le quali esigono che l'illegittimità sia accertata ed eventualmente rimossa nelle forme di legge'.
spostamento delle fioriere posizionate dall'imputata è stata ritenuta un'espressione di ostilità, considerato che non era neppure necessario alle misurazioni che l'amministratore intendeva eseguire, percepite dalla condomina piuttosto come una sorta di contestazione dell'amministratore per una situazione (l'allocazione delle fioriere) che, di fatto, intralciava la creazione di aree destinate a parcheggi privati, con conferma della sentenza di assoluzione per la condomina che aveva mandato a 'quel paese' l'amministratore (Cfr.: Cass. pen., 26-08-2011, n. 32901).
che definire 'incompetente' l'amministratore, secondo la Suprema Corte, non sempre costituisce reato.
l corso di un assemblea condominiale una delle partecipanti, rivolgendosi all'amministratore, lo apostrofava con l'epiteto 'incompetente'.
l giudizio instauratosi la stessa veniva condannata, sia in primo che in secondo grado, per il reato di ingiuria.
Suprema Corte interessata della vicenda, assolveva la condomina perché il fatto non costituisce reato, asserendo che, avuto debito riguardo al contesto della discussione condominiale, nel corso della quale il termine 'incompetente' veniva formulato, lo stesso risulta senz'altro assistito dall'esercizio di un legittimo diritto di critica nei confronti dell'amministratore, con riguardo alle modalità della gestione del condominio da parte dello stesso.
termine, ad avviso della Corte, non trascende di per sé i limiti di tale esercizio, non investendo l'amministratore personalmente, ma limitando la critica agli atti dallo stesso compiuti nel compimento del proprio incarico (Cfr.: Cass. pen., 5-02-2015, n. 5633).
attenzione anche ai rapporti tra gli stessi condomini e alle espressioni utilizzabili con i medesimi.
finire un condomino 'moroso, aduso a non pagare le quote condominiali di sua spettanza', non rientra nel diritto di critica e costituisce una vera e propria ingiuria.
nto è vero che la critica nei confronti di un condomino può legittimamente estrinsecarsi all'interno di un'assemblea condominiale o nei rapporti con l'amministratore, ma di certo non può legittimare affermazioni offensive rivolte nei confronti di terzi, tanto più se, ignari ospiti della persona offesa.
per escludere il reato può essere dedotta la circostanza che il condomino 'accusato' abbia ammesso di non aver pagato le spese condominiali (pur sostenendo a tal proposito di essere a sua volta in credito con il condominio - il che esclude la sua morosità, quantomeno fino a prova del contrario), anche perché il diritto di critica deve essere esercitato nel giusto contesto e non certamente alla presenza di terzi estranei (Cass. pen., 11-11-2014, n. 46498).
raltro anche lo scritto in merito alla morosità, se accessibile a terzi, configura una diffamazione.
tal proposito, integra la fattispecie di reato di cui all'art. 595 cod. pen. (diffamazione) la comunicazione scritta ovvero il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con la quale un condomino viene qualificato come soggetto moroso nel pagamento delle spese, affisso in un luogo il quale risulti accessibile non solo ai partecipanti al condominio - per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti - ma anche ad un numero indeterminato di altri soggetti nel qual caso il requisito della comunicazione con più persone sussiste ed è integrato in re ipsa (Cfr.: Cass. pen., 13-02-2008, n. 13540; Cass. pen., 13-02-2008, n. 716).
ogni buon conto, prescindendo dalla rilevabilità penale della condotta, se ascrivibile al legittimo diritto di critica, o meno, sarebbe auspicabile nei rapporti tra condomini, e tra questi e l'amministratore, mantenere un contegno corretto, improntato ai canoni della buona educazione e tolleranza.
ll'amministratore di condominio è consentito offendere?
strong>STUDIO LEGALE AVV. PAOLO ACCOTI
della Libertà n. 496
ng>87075 TREBISACCE (CS)
ng>Tel. 0981 1987035 Fax 0981 1987038
ng>Mobile 335 6630292
ng>Mail avv.paolo.accoti@gmail.com