Il Condominio, in quanto ente di gestione privo di personalita' giuridica e al netto della previsione di cui all'articolo 1676 codice civile, non e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori (entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto), a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Il Tribunale di Torino con Sentenza del 19 gennaio 2018 ha, infatti, ritenuto applicabile al Condominio degli edifici l'articolo 29, comma 3 ter, del Decreto legislativo 276/2003, a mente del quale: 'fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attivita' di impresa o professionale'.
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Il fatto. Due operai specializzati nel settore edile, deducendo di aver lavorato alle dipendenze di due imprese del settore nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2014 per un appalto conferito dal Condominio di corso Alfa, hanno chiesto la condanna in solido delle imprese e del condominio al pagamento delle rispettive spettanze lavorative (uno di questi ha chiesto anche la condanna solidale per il pagamento del noleggio delle struttura di sua proprieta' per Euro 7.820,00).
Il condominio convenuto, costituendosi in giudizio, ha chiesto preliminarmente l'estromissione dal giudizio e contestato nel merito le domande.
Le altre due societa' convenute - nella qualita' , rispettivamente, di appaltatore e subappaltatore dei lavori di manutenzione straordinaria - sono rimaste, invece, contumaci.
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