In tema di infiltrazioni, la responsabilita' “per mancata custodia” e' esclusa solo dal caso fortuito, che puo' essere rappresentato, con effetto liberatorio totale o parziale, anche dal fatto del soggetto danneggiato, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilita' e di assoluta eccezionalita' . Questo il principio di diritto richiamato dal Tribunale di Lecce nella sentenza n. 452 del 1° febbraio 2017.
=> Infiltrazioni facciata condominiale. Chi paga i danni?
Come noto, l'art. 2051 c.c. dispone che “Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
“Custode”, ai fini della disposizione in esame, e' colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere puo' essere di diritto ma anche solo di fatto. L'ipotesi contemplata dalla norma sussiste quando la cosa produca da sola un danno. Diverso e' il caso in cui il danno deriva dall'opera dall'uomo. In tale frangente si applica la generale previsione di cui all'art. 2043 c.c.
Come sottolineato dal giudice salentino nella sentenza in commento, la responsabilita' prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, perchè possa configurarsi in concreto, e' sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato.
=> Danni da infiltrazioni. No al lucro cessante per l'immobile gia' in pessimo stato di manutenzione.
A tal proposito,non rileva la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. civ. n. 4476/2011; n. 8229/2010; n. 26086/2005). Non a caso – sottolinea il Tribunale di Lecce – la dottrina parla di “rischio di custodia” pia'¹ che di “colpa nella custodia”.