Come possono essere classificate le maggioranze richieste dalla legge in relazione alle delibere condominiali?
La maggioranza, in termini comuni relativamente alle decisioni da assumere, rappresenta il numero di persone superiore alla meta' dei componenti di un dato insieme.
Sempre in termini generali, si e' soliti distinguere varie tipologie di maggioranze in relazione al numero di voti da raggiungere per assumere una determinata decisione.
Si parla di maggioranza semplice (o maggioranza relativa), nei casi in cui si ritiene sufficiente la semplice prevalenza numerica dei favorevoli ad una decisione rispetto a coloro che esprimono voti differenti.
V'e' poi il riferimento alla maggioranza assoluta, che solitamente e' costituita dalla meta' pia'¹ uno di chi ha diritto al voto.
Altra ipotesi e' quella della maggioranza qualificata, che e' rappresentata da una specifica frazione dei votanti, detta quorum, superiore alla meta' degli stessi (Fonte: Dizionario enciclopedico Treccani. Voce: Maggioranza).
Gli ambiti di applicazione delle maggioranze consentono di individuare la presenza di tutte le categorie appena elencate oppure di alcune sole di esse.
Si prenda, ad esempio, il testo della Costituzione: rispetto all'adozione dei regolamenti di Camera e Senato, la nostra Carta fondamentale specifica che gli stessi debbono essere adottati a maggioranza assoluta dei propri componenti (art. 64, primo comma, Cost.).
Alla Camera dei deputati, per citare un'altra fattispecie, le leggi ordinarie per le quali la Costituzione stessa non prevede particolari maggioranze sono approvate a maggioranza semplice (Fonte: Glossario Senato, https://www.senato.it/3563?glossario=11&glossario_iniziale=M).
Cio' detto per meglio inquadrare la situazione, passiamo all'ambito condominiale per meglio comprendere quali concetti inerenti alla nozione di maggioranza trovino applicazione in relazione alle delibere assembleari.
La differenza con le maggioranze fin'ora indicate sta nel fatto che il voto in assemblea condominiale tiene conto di dure fattori, cioe' del condo'mino e del numero di millesimi (meglio del valore dell'edificio) da esso rappresentati.
Se si esegue una ricerca giurisprudenziale volta ad individuare una qualche decisione volta a classificare le maggioranze (come e' avvenuto ad esempio per le cause di nullita' /annullabilita' delle delibere, si veda Cass. SS.UU. n. 4806/05) si restera' delusi: i giudici, di merito e nomofilattici, non si sono avventurati in tale operazione.
Piuttosto, aggiungiamo, hanno dato per acquisite le comuni definizioni di maggioranza. Cosa'¬, ad esempio, in tantissime sentenze, si tratti di cause condominiali (ed. Cass. 8 gennaio 2015 n. 40) o di innovazioni (es. Cass. 23 febbraio 2015 n. 3509), il riferimento e' alla maggioranza qualificata, ossia quella che individua il quorum in una specifica frazione dei votanti o degli aventi diritto.
A ben vedere tutte le maggioranze richieste in ambito condominiale, stando alla loro classificazione generale sono maggioranze qualificate, avendo tutte come base di calcolo una frazione del numero dei votanti (solo in un unico caso, quelli di cui all'art. 1117-ter c.c. si fa riferimento ai partecipanti al condominio).
In ambito condominiale, tuttavia, laddove non e' previsto uno specifico quorum e quindi ci si rifa' a quelli generalmente previsti in relazione a prima e seconda convocazione, si e' soliti affermare che sia sufficiente la maggioranza semplice.
=> Non serve l'unanimita' ma basta la maggioranza qualificata per dare il via alle tabelle millesimali
=> Tabelle esplicativa delle maggioranze richieste dalla legge per le deliberazioni assembleari