Il condominio, in qualita' di custode delle parti comuni, risponde dei danni cagionati a terzi se non prova il caso fortuito. Questo e' il principio stabilito da una sentenza del Tribunale di Salerno che ha condannato un condominio al risarcimento dei danni sopportati da una condo'mina che, a causa di alcune macchie oleose presenti nell'androne, scivola riportando lesioni.
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Il fatto. Una condomina cita in giudizio il condominio al fine di ottenere un sentenza che disponga il risarcimento dei danni sopportati a causa di una caduta avvenuta nell'androne condominiale reso scivoloso da alcune macchie oleose non segnalate.
L'attrice, quindi, sostenendo che il condominio era venuto meno al dovere di custodia nonchè a quello di manutenzione e gestione delle parti comuni, ha chiesto il risarcimento dei danni a titolo di invalidita' permanente e temporanea.
Il condominio, dal canto suo, ha contestato la presenza di tali macchie oleose nell'androne condominiale provvedendo alla chiamata in causa dell'assicurazione che, invece, ha contestato l'assenza della situazione di pericolo avente i caratteri dell'imprevedibilita' richiesti dall'art. 2043 c.c..
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La sentenza. La sentenza sopra citata ha accolto la domanda dell'attrice condannando il condominio al risarcimento dei danni sopportati dall'attrice in occasione del sinistro in questione effettuando, inoltre, alcune precisazioni in merito al dovere di custodia sulle parti comuni gravante sul condominio.
Evidenzia a tal riguardo la sentenza che la vicenda rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 2051 del codice civile poichè l'attrice ha dedotto che l'evento dannoso in questione si e' verificato come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, assunta dal bene in custodia del condominio.
Il tribunale di Salerno, pertanto, riportandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimita' ha osservato che “ l'applicabilita' dell'art. 2043 c.c. o dell'art. 2051 c.c. implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale e' derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilita' per danni da cose in custodia, dal profilo del comportamento del custode , che e' elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilita' e' costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (Cass. civ. 12329/2004).
In pratica, quindi, la responsabilita' che grava sul condominio in quanto custode e' costituita dal rischio per i danni prodotti dalla cosa ( parte comune- androne), che non dipendano dal caso fortuito, configurandosi come un'ipotesi di responsabilita' oggettiva. (Cass. 15383 e 15384/2006).
Muovendo da tale considerazione la sentenza evidenzia che, nel caso di specie, l'attrice ha sufficientemente dimostrato che l'evento dannoso sopportato (caduta nell'androne condominiale a causa della presenza di macchie oleose) era riconducibile all'omessa manutenzione dell'androne condominiale, ed il condominio per sottrarsi alla sua responsabilita' avrebbe dovuto dimostrare la presenza delle macchie oleose in questione “… da un lasso di tempo cosa'¬ breve da non consentire alcun intervento riparatore prima dell'esplicazione delle sue potenzialita' offensive”.
Non avendo fornito il condominio alcuna prova a tal proposito, quindi, il giudicante ha ritenuto dimostrato il nesso causale fra causa ( macchia oleosa presente nell'androne condominiale) ed evento (caduta con lesioni dell'attrice).
In conclusione la sentenza, dopo aver constatato che l'attrice non ha adottato alcun comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa (macchia di olio nell'androne) ed evento dannoso (caduta con lesioni personali), ovvero l'esistenza di un comportamento capace di integrare un concorso di colpa della danneggiata, ha condannato il condominio al risarcimento dei danni sopportati dalla stessa per le lesioni riportate in occasione della caduta sulle macchie oleose presente nell'androne dell'edificio.
Nella vicenda in questione, e' utile ricordare, infine che il condominio e' stato condannato al risarcimento di una somma di oltre centomila euro a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attrice nonchè al pagamento delle spese processuali.
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