Il Tribunale di Cassino con Decreto del 21 gennaio 2016 ha confermato quell'orientamento che intende premiare la stabilita' del mandato, dopo la prima investitura
Sovente ci si chiede quanto sia la durata del mandato conferito all'amministratore del condominio, da parte dell'assemblea dei condo'mini. Il comma dieci dell'articolo 1129 recita che: 'L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore'.
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Il testo normativo che disciplina la fattispecie quindi non e' stato formulato chiaramente e si presta, in quanto tale, a differenti interpretazioni di sorta.
Non risulta chiaro, in proposito, l'ultimo passaggio del primo inciso;
Non risulta chiaro, in proposito, l'ultimo passaggio del primo inciso; quel '..si intende rinnovato per eguale durata'¦' ha suscitato pia'¹ di un dubbio circa la necessita' , o meno, che cio' venga esplicitato in sede assembleare.
A maggior ragione se si riflette sul significato della norma in funzione del suo coordinamento con gli articoli 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile e 1135 codice civile; a mente dei quali, sostanzialmente, l'amministratore e' tenuto a convocare l'assemblea annualmente al fine di consentirgli di pronunciarsi (anche) sulle questioni afferenti la propria conferma e l'eventuale retribuzione.
Eppure, sulla arcano abbiamo gia' ottenuto una prima chiarificazione da parte del Tribunale di Milano con provvedimento del 07 ottobre 2015 (da noi in anteprima gia' commentato), laddove ha riferito che 'L'omesso inserimento all'ordine del giorno dell'assemblea della nomina dell'amministratore e' conforme alla nuova disciplina del condominio, che prevede sostanzialmente la durata in carica dell'Amministratore per un anno tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca assunta dall'assemblea medesima'.
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Ora, sulla stessa linea interpretativa si e' collocato un altro Decreto, emesso qualche giorno addietro da parte del Tribunale di Cassino (21/01/2016), sempre in sede di giurisdizione volontaria. Esaminiamolo nel dettaglio.
Il caso. Un condo'mino ha chiesto al Tribunale adito che venisse disposta la revoca del proprio amministratore e, successivamente, si procedesse alla nomina di uno nuovo.
Tra i diversi e variegati motivi di doglianza spiccava quello per cui il predetto mandatario'avrebbe omesso di inserire all'ordine del giorno, nemmeno dell'ultima assemblea del 24.8.15, l'argomento relativo alla conferma o revoca del suo incarico, vista la scadenza annuale'.
Il provvedimento. Il Giudice collegiale adito ha respinto il ricorso del condo'mino affermando che: 'a norma di quanto disposto dall'art 1129 comma 10° c.c., l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata; pertanto, non v'era necessita' alcuna diconvocare l'assemblea per decidere se rinnovare o meno l'incarico all'amministratore, salva sempre la facolta' per la medesima di deliberarne la revoca; per altro, l'assemblea del 24.10.15, discutendo sull'istanza della sig.ra V. per la sua revoca, espressamente affermo' di riservarsi di esaminare la questione allo scadere del biennio esprimendo ringraziamento nei suoi confronti per il lavoro di ricostruzione contabile delle amministrazioni precedenti ed apprezzamento in toto per il lavoro svolto'.
Conclusione. Alla stregua di quanto sopra, pare che si stia sempre pia'¹ cristallizzandosi l'orientamento giurisprudenziale sul rinnovo automatico dell'incarico amministrativo al termine del primo anno del mandato, onde garantireal medesimomaggiore stabilita' nella investitura e sicurezza nello svolgimento delle proprie mansioni.
Resta fermo, tuttavia, il principio normativo per cui la revoca dell'amministratore puo' essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalita' previste dal regolamento di condominio (cfr, articolo 1129 comma undici, codice civile).
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