Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16321, pubblicata in data 4 agosto 2016, la quale ha stabilito la nullita' di una delibera, approvata solo a maggioranza, che modificava una norma del regolamento contrattuale che disponeva una diversa ripartizione delle spese.
La vicenda giudiziaria vedeva la societa' costruttr
La vicenda giudiziaria vedeva la societa' costruttrice impugnare la deliberazione dell'assemblea dei condomini, con la quale era stata modificata a maggioranza la clausola del regolamento condominiale, contraddistinta dall'art. 3, il quale espressamente riferiva come alla societa' costruttrice, relativamente alle unita' immobiliari ancora invendute, non potevano essere imputate spese superiori al 25% di q
Nel costituirsi in giudizio il condominio evidenziava come i primi atti di acquisto degli appartamenti risalivano al 1987, e che negli stessi veniva solo stabilito di predispone un regolamento secondo le condizioni e le clausole di cui al menzionato 'Capitolato di patti e condizioni', ma che, tuttavia, il regolamento sarebbe stato materialmente predisposto solo nel 1997, pertanto, non risultava opponibile agli acquirenti precedenti.
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=> Regolamento condominiale di natura contrattuale: le clausole sono vincolanti anche se non trascritte nel rogito.
Dopo alterne vicende - in primo grado la domanda veniva rigettata ma successivamente accolta dalla Corte d'Appello di Sassari - la causa giungeva dinnanzi alla Suprema Corte, adita dal condominio il quale eccepiva l
Dopo alterne vicende - in primo grado la domanda veniva rigettata ma successivamente accolta dalla Corte d'Appello di Sassari - la causa giungeva dinnanzi alla Suprema Corte, adita dal condominio il quale eccepiva la violazione e falsa ap
La Corte di Cassazione premette che <<i criteri di ripartizione delle spese condominiali>>, stabiliti dall'art. 11
La natura delle disposizioni contenute negli artt. 1118, comma 1, e 1123 c.c. non preclude, infatti, l'adozione di discipline convenzionali che differenzino tra loro gli obblighi dei partecipanti di concorrere agli oneri di gestione del condominio, attribuendo gli stessi in proporzione maggiore o minore rispetto a quella scaturente dalla rispettiva quota individuale di proprieta' .
In assenza di limiti posti dall'art. 1123 c.c., la deroga convenzionale ai criteri codicistici di ripartizione delle spese condominiali puo' arrivare a dividere in quote uguali tra i condomini gli oneri generali e di , la deroga convenzionale ai criteri codicistici di ripartizione delle spese condominiali puo' arrivare a dividere in quote uguali tra i condomini gli oneri generali e di manutenzione delle parti comuni, e f
Pertanto, una volta ammessa la deroga ai criteri legali i ripartizione delle spese, sia essa contenuta in un regolamento contrattuale ovvero in una delibera adottata all'unanimita' dei partecipanti al condominio, richiamata altresa'¬ la costante giurisprudenza per cui, risultano radicalmente nulle le delibere che a maggioranza deroghino ai criteri fissati in precedenza in un regolamento contrattuale, pone l'accento sulla opponibilita' del regolamento contrattuale ai terzi acquirenti.
=> Regolamento di condominio: per chi gli succede nella proprieta'
A tal proposito evidenzia come il regolamento per essere vincolante deve risultare gia' predisposto all'atto dell'acquisto delle singole unita' immobiliari, <<poichè e' solo il concreto richiamo nel singolo atto d'acquisto ad un determinato regolamento che consente di considerare quest'ultimo come fa
A tal proposito evidenzia come il regolamento per essere vincolante deve risultare gia' predisposto all'atto dell'acquisto delle singole unita' immobiliari, <<<
Pertanto, considerata l'anteriorita' , rispetto agli atti di acquisto, della clausola modificativa del criterio legale di ripartizione delle spese, quand'anche contenuta in <<patti e condizioni>> da riportare nel successivo redigendo regolamento, detta clausola appare pienamente opponibile ai successivi acquirenti, conseguentemente, la delibera che ha modificato a maggioranza (anzichè all'unanimita' ) il regolamento contrattuale deve ritenersi senz'altro nulla, con conferma della sentenza di secondo grado.
=> Modifica del regolamento contrattuale e adempimenti connessi
=> Acquisto di una casa in condominio: l'amministratore deve collaborare per evitare la sgradita sorpresa delle spese arretrate
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=> Acquisto di una casa in condominio: l'amministratore de
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