La mancata tempestiva attivazione dell'amministratore di condominii per la riscossione forzosa dei contributi condominiali costituisce grave irregolarita' gestionale?
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“In tema di condominio negli edifici, seppure l'art. 1129, comma 12, n. 7), c.c., considera gravi irregolarita' soltanto l'inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1130, nn. 6), 7) e 9), c.c., e non anche quindi l'inottemperanza all'art. 1130, n. 3), c.c. (che prevede, tra gli obblighi dell'amministratore, quello di percepire i contributi dei condo'mini), deve tuttavia rilevarsi che l'elencazione delle gravi irregolarita' di cui all'art. 1129, comma 12, c.c., ha carattere meramente esemplificativo, come si evince dall'incipit del comma suddetto, che contiene la dizione “tra le altre”, il che vuol dire che tale elencazione non e' di per sè esaustiva nell'individuazione delle condotte costituenti gravi irregolarita' dell'amministratore condominiale.”Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte d'Appello di Bari con il decreto del 30 dicembre 2016 in merito alla revoca dell'amministratore.
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I fatti di causa. Con ricorso ex art. 64, comma 2, disp. att. c.c., i condomini Tizio e Caio avevano proposto reclamo avverso il decreto, emesso dal Tribunale di Bari, con il quale era stata rigettata la richiesta avanzata dagli stessi di revoca di Sempronio quale amministratore del Condominio. Secondo i reclamanti il decreto emesso in prime cure era ingiusto ed illegittimo.
Instaurato il contraddittorio, Sempronio (amministratore) nel contestare l'impugnazione, ha concluso per il rigetto del reclamo, con la condanna dei reclamanti alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Le ipotesi di revoca dell'amministratore di condominio. Il nuovo art. 1129 c.c., all'undicesimo comma, delinea i casi in cui l'amministratore puo' essere revocato. In primo luogo puo' essere revocato, l'ipotesi non contenziosa, per volonta' dell'assemblea, in qualsiasi momento e con le maggioranze previste per la sua nomina (quando viene meno l'apprezzamento da parte dei condo'mini).