Gli attori, inoltre, a sostegno delle proprie pretese allegano un contratto di locazione non registrato, ma il convenuto ha eccepito una difformita' della sottoscrizione di tale contratto sostenendo che la firma apposta al contratto non corrispondeva alla sua firma eccependo, pertanto, la propria completa estraneita' al giudizio.
Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 324 del 16.10.2015 ha respinto le richieste dell'attore effettuando alcune precisazioni sulle differenze che sussistono fra le azioni a difesa della proprieta' e cioe' l' azione di rivendicazione e l'azione di restituzione.
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A tal fine la sentenza ha precisato che nelle controversie aventi ad oggetto il rilascio di un immobile spetta all'attore l'onere di dimostrare che l'immobile sia occupato dal convenuto al quale ne chiede il rilascio, mentre il convenuto, se vuole sottrarsi alle richieste della controparte, deve dimostrare di non avere la detenzione dell'immobile oppure di essere in possesso di un titolo che lo legittima alla detenzione del bene.
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Il giudice ha evidenziato che costoro non hanno dimostrato l'occupazione da parte del convenuto dell'immobile in questione. Mentre, d'altra parte, ha ritenuto validamente dimostrato il fatto che il convenuto non aveva la detenzione del bene, poichè risiede in altra citta' .
Riportandosi ad una pronuncia della giurisprudenza di legittimita' , inoltre, il giudice ha effettuato una distinzione fra le azioni di rivendicazione e di restituzione che, pur mirando al recupero della disponibilita' del bene, hanno natura e presupposti diversi infatti: