La mancata consegna di una frazione del bene locato legittima il conduttore alla riduzione del canone.
Il proprietario e locatore di un immobile intima lo sfratto per morosita' alle conduttrici sostenendo di aver locato un immobile ad uso abitativo con contratto sottoscritto in data 1.9.2011 regolarmente registrato, per il pagamento del canone mensile di mille euro al mese. A sostegno delle sue ragioni il locatore sostiene che le conduttrici avevano provveduto, arbitrariamente, alla riduzione del canone di locazione.
Le conduttrici, nelle more del giudizio, anche al fine di evitare lo sfratto per morosita' provvedono a corrispondere al locatore la quota di canone non versata, durante lo svolgimento del giudizio le stesse conduttrici puntualizzano:
Il Tribunale di Bologna si e' pronunciata sulle questioni appena elencate precisando quanto segue.
Per quanto riguarda la domanda di sfratto per morosita' avanzata dal locatore la sentenza precisa che questa non puo' trovare accoglimento in quanto il locatore allega una morosita' inferiore all'importo di un canone e quindi al di sotto della soglia minima di gravita' dell'inadempimento nelle locazioni abitative (art. 5 legge n. 392/1978).
Per quanto concerne, invece, la presunta nullita' del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile privo del certificato di abitabilita' , il Tribunale precisa che tale contratto non puo' considerarsi nullo ed impone al conduttore che lo abbia utilizzato l'obbligo di pagare il canone aderendo in tal modo all'orientamento della giurisprudenza di legit
Per quanto riguarda la domanda di sfratto per morosita' avanzata dal locatore la sentenza precisa che questa non puo' trovare accoglimento in quanto il locatore allega una morosita' inferiore all'importo di un canone e quindi al di sotto della soglia minima di gravita' dell'inadempimento nelle locazioni abitative (art. 5 legge n. 392/1978).
Per quanto concerne, invece, la presunta nullita' del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile privo del certificato di abitabilita' , il Tribunale precisa che tale contratto non puo' considerarsi nullo ed impone al conduttore che lo abbia utilizzato l'obbligo di pagare il canone aderendo in tal modo all'orientamento della giurisprudenza di legittimita' . (Cass. 22312/2007).
Per quanto riguarda la riduzione del canone di locazione da parte delle conduttrici, il Giudice accoglie la loro richiesta dopo aver preso atto che queste ultime non avevano potuto disporre di una frazione dell'immobile (cantina, garage, giardino) occupato dal locatore.
Non hanno trovato accoglimento, invece, la seguenti richieste delle conduttrici: