La cedolare secca e le attuali aliquote. Come disposto dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, la cedolare secca si applica «in base alla decisione del locatore» e opera in funzione «sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonchè delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione».
=> In arrivo controlli fiscali sui contratti di locazione stipulati con cedolare secca
Con la cedolare secca vi e' l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e delle imposte di registro e di bollo. Le aliquote applicabili sono cosa'¬ contraddistinte:
Inizialmente l'aliquota per i contratti a canone concordato era del 19%. Il D.L. n. 102/2013 ha ridotto tale aliquota al 15% per l'anno d'imposta 2013. Successivamente il D.L. 47/2014 - c.d.
Decreto Casa– ha abbassato dal 15% al 10% l'aliquota per gli anni d'imposta dal 2014 al 2017.
=> Loca
Decreto Casa– ha abbassato dal 15% al 10% l'aliquota per gli anni d'imposta dal 2014 al 2017.
=> Locazioni. Cedolare secca. Le novita' introdotte dal D.L. 193/2016 e le risposte del Telefisco 2017.
=> Quando conviene la cedolare secca sugli affitti
Modalita' applicative. Il proprietario o il soggetto titolare del diritto reale di godimento sull'immobile che lo loca, se opta per il regime della cedolare secca deve:
- Comunicare a mezzo raccomandatatale scelta. In caso di nuovo contratto di durata superiore a 30 giorni la raccomandata va inviata prima della registrazione dello stesso; in caso di annualita' successive, la stessa va inviata prima del termine di versamento dell'imposta di registro (30 giorni dalla data di stipula); in caso di contratti non soggetti a registrazione l'obbligo non sussiste.
=> Locazione: cedolare secca o regime ordinario
- Comunicare nella medesima lettera o indicare nel contratto che il canone non sara' assoggettato ad aggiornamento ISTAT. L'opzione vincola il locatore per la durata del contratto, della proroga o del residuo periodo del contratto in caso di opzione esercitata nelle annualita' successive.
Nel caso di contratti non assoggettati a registrazione (inferiori a 30 giorni) l'opzione e' esercitata direttamente in dichiarazione dei redditi. Se la locazione avviene tramite Agenzie immobiliari rimangono dovute l'imposta di registro e di bollo.
=> Contratto di affitto non registrato e cedolare secca
La proroga della cedolare secca: le novita' del D.L. 193/2016. Nell'iter di conversione del D.L. 193 del 22 ottobre 2016 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”) hanno trovato in esso posto (art. 7-quater, comma 24) anche alcune significative modifiche alla disciplina della cedolare secca sui contratti di locazione «di unita' immobiliari abitative locate a uso abitativo». Con la nuova disposizione:
La circolare N.8/E del 7 aprile 2017. Con la circolare in esame, l'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i chiarimenti resi in occasione di Telefisco 2017 sulle principali novita' introdotte dall'ultima legge di stabilita' e dal decreto fiscale:
- L'aliquota ridotta del 10% risulta applicabile anche ai contratti transitori (cioe' ai contratti di durata compresa tra un minimo di 1 mese e un massimo di 18 mesi);
- La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione per il quale si e' optato per la cedolare secca non comporta la decadenza dall'opzione anche per le comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016.
Con riferimento al primo aspetto (l'aliquota del 10 %), l'Agenzia dell'Entrate ha evidenziato che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, la cedolare secca con aliquota ridotta e' applicabile esclusivamente ai contratti di locazione riferiti a unita' immobiliari ubicate:
- Nei comuni con carenze di disponibilita' abitative (individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 551/1988);
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Con riferimento al primo aspetto (l'aliquota del 10 %), l'Agenzia dell'Entrate ha evidenziato che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, la cedolare secca con aliquota ridotta e' applicabile esclusivamente ai contratti di locazione riferiti a unita' immobiliari ubicate:
- Nei comuni con carenze di disponibilita' abitative (individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 551/1988);
- Negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
- Tali contratti, inoltre, devono essere stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e degli inquilini, di cui all'articolo 2, comma 3, della L. 431/1998.
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Premesso quanto esposto, dunque, l'aliquota ridotta deve essere applicata anche ai contratti di locazione transitori:
- Stipulati a canone concordato;
- Relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.
=> Locazioni. Niente equo canone se l'utilizzo concreto e' transitorio
In relazione al secondo aspetto
- Stipulati a canone concordato;
- Relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.
=> Locazioni. Niente equo canone se l'utilizzo concreto e' transitorio
In relazione al secondo aspetto, (mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale e' stata esercitata l'opzione per la cedolare secca), con la presente circolare, l'Agenzia ha confermato che