La vicenda. Nel 2008 la societa' beta conveniva in giudizio la societa' gamma e il Condominio. La societa' beta esponendo di essere proprietaria di un immobile, destinato ad attivita' commerciale e magazzino, sottostante a un giardino del convenuto nonchè a un parcheggio che riteneva, erroneamente, essere di proprieta' della societa' evocata in lite.
Allegava di aver subito infiltrazioni con conseguenti danni di cui chiedeva il ristoro. La societa' gamma si costituiva facendo presente di non essere piu' proprietaria di immobili in loco, ma solo conduttrice di alcune porzioni immobiliari ricevute in locazione; e chiamava in causa i locatori, in quanto, con dichiarazione del marzo 2003, si erano impegnati con la societa' in questione ad eseguire, appositi lavori di riparazione, garantendo l'esonero da responsabilita' della convenuta per futuri episodi pregiudizievoli.
Inoltre, le infiltrazioni ancora residue, dopo i lavori posti in essere all'esito dell'impegno del 2003, dovevano ritenersi provenissero solo dall'area condominiale.Il condominio si costituiva affermando che le infiltrazioni erano frutto di un caso fortuito, ovvero un maltempo eccezionale.
In primo grado, il tribunale accoglieva la domanda nei confronti della convenuta (Societa' Gamma), quale conduttrice, e del Condominio.
I soccombenti venivano condannati all'esecuzione dei necessari lavori di ripristino e impermeabilizzazione sia del lastrico che delle aiuole condominiali, da cui provenivano
I soccombenti venivano condannati all'esecuzione dei necessari lavori di ripristino e impermeabilizzazione sia del lastrico che delle aiuole condominiali, da cui provenivano le infiltrazioni, nonchè al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni.
In secondo grado, i giudici di merito confermavano la pronuncia del tribunale.Avverso questa pronuncia, la societa' gamma ha proposto ricorso in cassazione.
=> Infiltrazioni lastrico solare. Troppo comodo (anche per l'amministrazione pubblica) prendersela sempre con il condominio