Negli ultimi anni la disciplina relativa alla registrazione di un contratto di locazione e' stata profondamente modificata sia per l'introduzione di nuove procedure di tassazione, ad esempio tassazione forfettaria della cedolare secca, sia per aver reso pia'¹ semplice la registrazione favorendo il canale telematico.
La registrazione senza cedolare secca
Per i contribuenti che preferiscono scegliere la tassazione ordinaria (o per quanti non hanno la possibilita' di optare per la cedolare secca) la registrazione di un contratto di locazione comporta il pagamento di:
Tali imposte sono dovute per ogni copia per la quale e' richiesta la registrazione.
Qualora il contratto abbia una durata di pia'¹ anni, l'imposta di registro potra' essere pagata:
- Detrazione pari allo 0,5% qualora il contratto duri 2 anni;
- Detrazione pari allo 0,75% per contratto di durata 3 anni;
- Detrazione pari ad 1% per contratto di durata pari a 4 anni.
La registrazione con cedolare secca
La cedolare secca e' una modalita' di tassazione forfettaria alternat
La registrazione con cedolare secca
La cedolare secca e' una modalita' di tassazione forfettaria alternativa alla tassazione ordinaria che e' possibili scegliere qualora si posseggano i seguenti requisiti:
- Immobile oggetto della locazione a
La cedolare secca e' una modalita' di tassazione forfettaria alternativa alla tassazione ordinaria che e' possibili scegliere qualora si posseggano i seguenti requisiti:
E' possibile far rientrare nel regime della cedolare secca anche le eventuali pertinenze locate insieme all'abitazione (ad esempio cantina o garage).
Inoltre e' stato precisato che non potranno beneficiare della cedolare secca i contratti di locazione che hanno per oggetto immobili accatastati come abitativi, ma locati ad uso ufficio o pr
Inoltre e' stato precisato che non potranno beneficiare della cedolare secca i contratti di locazione che hanno per oggetto immobili accatastati come abitativi, ma locati ad uso ufficio o promiscuo.
Non e' inoltre possibile beneficiare della cosiddetta tassa piatta qualora l'immobile affittato sia situato all'estero o qualora si effettui una sublocazione;
Non potranno pertanto aderire alla cedolare secca associazioni ed enti commerciali e non commerciali.
Pertanto i contratti devono avere come parti soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni compresi anche enti pubblici o privati non commercial
Pertanto i contratti devono avere come parti soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni compresi anche enti pubblici o privati non commerciali.
La cedolare secca e' un'unica tassa che sostituisce Irpef, Addizionale regionale e addizionale comunale (in merito alla parte che deriva dal reddito dell'immobile), imposta ai fini del registro ed imposta di bollo. La tassazione prevista per chi sceglie il regime della cedolare secca e' pari a:
L'opzione per la cosiddetta “tassa piatta” potra' essere effettuata dal contribuente:
- All'atto della registrazione del contratto (che puo' avvenire sia telematicamente che tramite presentazione in ufficio sempre tramite modello Rli);
- In annualita' successiva (il termine per aderire alla tassa sara' comunque di 30 giorni dalla scadenza di ogni annualita' );
- Qualora avvenga la proroga del contratto di locazione, anche tacita (il termine previsto anche in questo caso sara' comunque di 30 giorni da quando e' stata effettuata la proroga).
Qualo
Qualora si opti per la cedolare secca il locatore applichera' tale regime per l'intero periodo di durata del contratto o, qualora sia effettuata in annualita' successive, per il residuo periodo di durata del contratto.
In ogni caso il locatore ha comunque la possibilita' di revocare l'opzione in ogni annualita' contrattuale successiva a quella in cui e' stata esercitata (qualora si cambi regime le imposte di registro e quelle di bollo gia' versate non potranno essere rimborsate).
Inoltre se viene scelta la cedolare secca per tutto il periodo di durata del contratto di locazione non potra' essere applicato l'aggiornamento del canone, incluso l'adeguamento Istat (in sostanza l'importo
In ogni caso il locatore ha comunque la possibilita' di revocare l'opzione in ogni annualita' contrattuale successiva a quella in cui e' stata esercitata (qualora si cambi regime le imposte di registro e quelle di bollo gia' versate non potranno essere rimborsate).
Inoltre se viene scelta la cedolare secca per tutto il periodo di durata del contratto di locazione non potra' essere applicato l'aggiornamento del canone, incluso l'adeguamento Istat (in sostanza l'importo del canone rimarra' invariato).
Pagamento della cedolare secca
Per effettuare il pagamento dell'imposta sostitutiva occorrera' fare riferimento alle regole in materia di irpef, infatti sia il calcolo dell'importo che le scadenze sono simili a quelle dell'imposte sui redditi (a variare e' solo l'entita' dell'acconto che e' pari al 95% dell'imposta pagata nell'anno precedente).
L'acconto sulla cedolare secca non e' dovuto qualora sia il primo anno in cui si e' optato per la tassazione forfettaria. Per gli anni successivi il pagamento dell'acconto sara' dovuto qualora l'imposta sostitutiva dovuta per l'anno precedente e' di ammontare superiore a 51,65 euro. In tale caso il versamento sara' :
In tal caso il primo acconto sara' pari al 40% del 95% di quanto pagato nell'anno precedente e sara' dovuto entro il 16 Giugno (la scadenza sara' il 16 Luglio qualora l'importo venga maggiorato dello 0,40%).
La restante parte dell'acconto (pari al 60% del 95% di quanto pagato nell'anno precedente) dovra' essere versata entro il 30 Novembre.
Anche per il pagam
La restante parte dell'acconto (pari al 60% del 95% di quanto pagato nell'anno precedente) dovra' essere versata entro il 30 Novembre.
Anche per il pagamento del successivo saldo le regole saranno simili a quelle irpef.
In
In particolare il versamento dovra' essere effettuato entro il 16 Giugno dell'anno successivo (entro il 16 Luglio qualora venga applicata la maggiorazione del 0,40%).
I codici tributi che andranno inseriti all'interno del modello F24 saranno i seguenti:
1840 – Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata;
1841 – Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione;
1842 – Cedolare secca locazioni – Sald
=> Cedolare secca valida anche se il conduttore e' una societa'
=> Contratto di affitto non registrato e cedolare secca