Tempi duri per gli inquilini: il mancato pagamento di una sola rata del canone di locazione costituisce, di per sè, grave inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'inquilino, tale da giustificare la risoluzione del contratto.
In questo caso, la gravita' dell'inadempimento richiesta per la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c. e' insindacabile dal giudice, poichè gia' predeterminatadall'art. 5 della legge n. 392/1978. Cosa'¬ si e' espresso il Tribunale di Genova nella sentenza n. 355 del 3 febbraio 2017.
=> Sfratto per morosita' e mediazione fatta in luogo diverso
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Nel caso preso in esame dal giudice ligure, la proprietaria di un appartamento aveva citato in giudizio la propria inquilina, morosa con il pagamento del canone locatizio, per ottenere la risoluzione del contratto.
La conduttrice, in particolare, pur vivendo nell'unita' immobiliare locata, non versava da circa un anno nè i canoni stabiliti nè gli oneri accessori ed aveva cosa'¬ accumulato un debito di circa 2.150 euro.
Il Tribunale ha accolto la domanda della proprietaria e risolto il contratto di locazione, ritenendo grave l'inadempimento contrattuale contestato alla conduttrice.