Il fatto. L'impresa di pulizia Gamma chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo per fatture non pagate nei confronti del Condominio Beta, per la somma di circa quattro mila euro.
Il Condominio omette di corrispondere l'importo, anche a seguito della ricezione di un atto di precetto e di un atto di pignoramento presso terzi (rimasto infruttuoso).
L'impresa Gamma, a tal punto, domanda all'amministratore i dati dei condo'mini morosi di cui all'articolo 63 dalle disposizioni di attuazione al codice civile. Anche in questo caso senza ottenere risposta.
L'amministratore del Condominio Beta, appena qualche giorno dopo, effettua un bonifico in favore del predetto ceditore e contestualmente comunicava il nominativo dell'unico condo'mino rimasto moroso.
Secondo l'impresa Gamma la comunicazione del solo nominativo del condo'mino moroso doveva da ritenersi insufficiente, essendo, viceversa, necessaria la documentazione comprovante l'esistenza della morosita' stessa.
Sulla base di tale presupposto, il creditore ha citato il condominio de quo a comparire innanzi al Tribunale competente al fine di fornire quelli che secondo essa dovevano ritenersi i 'dati' occorrenti per l'adempimento dell'obbligo in disamina.
L'Ordinanza. Il giudice etneo affronta, preliminarmente al merito, la questione relativa alla legittimazione passiva.