Buongiorno amici di Condominioweb! Mi trovo in una situazione spiacevole, spero che mi possiate aiutare a chiarire questa incresciosa vicenda.
Mi sono dissociata da una lite condominiale, il condomino leso ha vinto la causa; in questo contesto l'amministratore non mi ha fatto pagare le spese ma il saldo sa'¬
E' regolare?
Se devo pagare poi posso chiedere il risarcimento al condominio per quanto ho versato dato alla parte vittoriosa?
Questa la domanda che ci giunge da una nostra lettrice: si tratta di v
Questa la domanda che ci giunge da una nostra lettrice: si tratta di valutare quale sia la soluzione ad una questione afferente la dissociazione dalle lite condominiali.
Questa particolare forma di separazione della responsabilita' all'interno della compagine e' disciplinata dall'art. 1132 c.c. rubricato per l'appunto Dissenso dei condomini rispetto alle liti.
=> Il tentativo obbligatorio di conciliazione nel diritto condominiale. Da non perdere
La norma, per certi versi di difficile applicazione (non esistendo un chiaro discrimine tra azioni giudiziali rispetto alle quali il condomino puo' dissociarsi ed altre rispetto alle quali cio' non e' possibile) consente di mettere al riparo (quanto meno in seconda istanza) i condo'mini che non vogliano prendere parte ad una lite dalle conseguenze pregiudizievoli di essa.
Portiamo un esempio: azione di responsabilita' verso il precedente amministratore condominiale. Si tratta di un'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento negligente del precedente amministratore che dev'essere deliberata dall'assemblea.
Entro trenta giorni dalla delibera i condo'mini dissenzienti rispetto alla decisione di iniziare una simile causa possono notificare all'amministratore (per la giurisprudenza e' sufficiente una raccomandata con avviso di ricevimento) questo loro dissenso.
=> Possibile il dissenso dalle liti interne al condominio?
Qual e' l'effetto di questa comunicazione?
Sebbene nel pensiero comune si crede che l'effetto sia quello di potersi completamente disinteressare della lite, le cose non stanno propriamente cosa'¬.
Il primo comma dell'art. 1132 c.c., infatti, specifica che il dissenso ha effetto rispetto alla separazione della 'propria responsabilita' in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza'.
Cosa'¬ se la domanda del condominio verso il precedente amministratore dovesse risultare infondata o magari la domanda risarcitoria di un condomino o di un terzo dovesse risultare fondata, la conseguenza della lite dovrebbe essere individuata:
a) nel primo caso con il pagamento delle spese legali che il condominio dovrebbe pagare;
b) in tutte quelle somme ulteriori rispetto all'iniziale richiesta risarcitoria formulata dal condomino (es. interessi, spese legali, ecc.).
In buona sostanza, come dice chiaramente la norma, il condomino non separa se stesso dall'intera vicenda giudiziaria, ma solamente la propria responsabilita' in ordine alle conseguenze per il caso di soccombenza. Tornando al secondo esempio, se Tizio chiede un risarcimento di 100 al condominio e non lo ottiene per via bonaria ma deve intraprendere una causa dalla quale il condominio Caio di dissocia, alla condanna al pagamento di quei 100, Caio dovra' comunque concorrere restando esonerato dall'obbligo di corrispondere tutto cio' che e' conseguenza della lite.
In questo contesto, ad esempio, non manca chi ritiene corretto, almeno in prima istanza, far partecipare il condomino dissenziente rispetto alla lite alle spese per il compenso dell'avvocato difensore della compagine, in quanto si afferma che tale compenso non e' annoverabile tre le conseguenze della lite.
Il secondo comma dell'art. 1132 c.c. specifica che 'il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per cio' che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa'
Nel caso indicato dalla nostra lettrice, non e' chiaro cosa s'intenda per saldo. Se esso riguarda spese dovute a chi ha fatto causa, esse dovranno essere pagate nei limiti che abbiamo sopra indicato, mentre potranno essere contestate quelle spese che siano conseguenza diretta della soccombenza. In ogni caso visto che la richiesta arriva dall'amministratore e non direttamente dalla parte vittoriosa, ad avviso di chi scrive, non e' possibile fare applicazione della norma appena citata.
Senza una visione delle carte non e' possibile, quindi, entrare nel merito della questione, ma riteniamo che quanto abbiamo indicato consenta alla condomina di accertare come stanno le cose. Insomma non una soluzione, ma gli strumenti per poterla trovare personalmente.
=> La ripartizione delle spese legali tra condomini. Le liti promosse dall'amministratore e quelle deliberate dall'asseblea
=> Chi ha promosso una lite ha diritto a partecipare all'assemblea?