In presenza di lavori di consolidamento dell'edificio condominiale, regolarmente autorizzati, anzi addirittura imposti dal pericolo di crollo, se questi comportano una diminuzione del valore della proprietà del singolo condomino, lo stesso ha diritto a vedersi indennizzato il pregiudizio subito.
I lavori eseguiti dal condominio sono leciti, ma al condomino spetta comunque il risarcimento degli eventuali danni.
Tanto ha stabilito la II sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25292, del 16.12.2015, la quale fa riferimento: “al principio di giustizia distributiva, in forza del quale l'onere necessario alla produzione di un'utilità collettiva nell'interesse di tutti i condomini deve essere proporzionalmente distribuito tra tutti i comunisti e non deve finire per gravare esclusivamente sul singolo condomino, la cui proprietà esclusiva sia risultata menomata a seguito e per effetto della realizzazione delle opere dirette a consolidare l'edificio condominiale pericolante”.