Le colombaie sono luogo di rifugio dei 'columbidi' (piccioni, colombi e tortore) che sono animali protetti dalla Direttiva uccelli 2009/147/CE, specie presenti nell'elenco di cui all'allegato II, che ne vieta l'abbattimento.
=> Ecco cosa succede se gli animali in condominio procurano rumori e odori sgradevoli
=> Vietata la detenzione del gattopardo africano in una privata abitazione.
Anche la Corte di Cassazione ha statuito che in tema di attivita' venatoria, il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli animali selvatici in quanto vive in stato di liberta' naturale nel territorio nazionale, sicchè ne e' vietata la caccia o la cattura (cfr. CC. ass., Sez. III Penale, Sentenza n. 2598/2004).
Infatti, sotto il profilo giuridico lo stato di liberta' naturale coincide con una condizione di vita indipendente dall'uomo per quanto attiene alla riproduzione, alla alimentazione e al ricovero.
La fauna diventa domestica solo quando la sua condizione di vita e' interamente governata dall'uomo in ordine ai profili riproduttivi, alimentari e abitativi.
Sotto questo aspetto non puo' dirsi che il piccione torraiolo appartenga a una specie animale domestica, giacchè - pur vivendo prevalentemente in citta' - si riproduce, si alimenta e si ricovera in modo autonomo, indipendente dall'intervento umano (neppure per i piccioni di Piazza S.
Marco a Venezia l'alimentazione e' totalmente dipendente dal mangime offerto dai turisti, e comunque questa tradizionale abitudine non li consegna al completo controllo dell'uomo).
Ne deriva che la distinzione giuridica tra fauna selvatica e fauna domestica non coincide con la classificazione in uso nella scienza zoologica, che tendenzialmente assegna alla fauna selvatica solo la specie Columbia livia.
Al contrario, secondo la nozione positiva adottata dal legislatore, anche il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli animali selvatici, in quanto vive in stato di liberta' naturale nel territorio nazionale, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi. (cfr. CC. ass., Sez. III Penale, Sentenza n. 2598/2004; conforme C. Cass., Sez. Unite, Sentenza n. 25/1994).
=> Se il regolamento condominiale vieta di tenere animali e' nullo
=> Condominio e animali domestici dopo la riforma
Precisato quanto sopra, le colombaie presenti in un condominio possono essere autonomamente installate da singoli condomini, oppure essersi spontaneamente create. Nel primo caso, bisogna distinguere se la colombaia sia installata in una parte comune per ospitare columbidi selvatici, oppure in area di proprieta' di un singolo condominio.
Come noto, ciascun condomino puo' disporre delle parti comuni purchè non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri condomini. Dunque, sara' necessario, qualora non vi sia un espresso divieto nel regolamento di condominio, che il condomino che voglia installare una colombaia per ospitare uccelli che non siano di proprieta' di alcuno, sia autorizzato dall'assemblea con conseguente assunzione di responsabilita' per la cura degli spazi comuni.
Invece, in caso di domesticazione di detti volatili, ai sensi dell'art. 1138 Codice Civile, il regolamento di condominio non ne puo' vietare il possesso; quindi, ciascun condomino puo' installare una colombaia nella rispettiva proprieta' , purchè non alteri il decoro architettonico dell'edificio e rispetti le norme di igiene e rumorosita' .
Nel secondo caso, qualora si formi una colombaia in modo spontaneo, il condominio non potra' autonomamente rimuoverla e dovra' provvedere a mantenere puliti gli spazi occupati dalla stessa.
In caso sia fonte di particolare fastidio che superi la normale tollerabilita' , il condominio potra' trovare un luogo vicino, ovviamente fruibile, dove alimentare gli animali con cibo idoneo, evitando che altri piccioni si uniscano e non trovando posto in colombaia, cerchino rifugio altrove.
Oppure, prima della formazione di una colombaia spontanea, il condominio potra' provvedere all'apposizione di dissuasori basculanti, dissuasori sonori appositamente omologati o, comunque, chiudere con reti nicchie o altri ripari.
=> Detenzione di animali domestici all'interno degli appartamenti: pregi e difetti di un condominio pet friendly.
Avv. Claudia Ricci
claudiaricci@ordin
claudiaricci@ordineavvocatiroma.org
00192 Roma - Via Cola di Rienzo, 180
Tel +39.06.6878393 - Fax +39.06.88657778
20122 Milano - Via W.A. Mozart, 15
Tel +39.02.84990240 - Fax +39.02.94340027