Sono proprietario di un appartamento che ho concesso in locazione con contratto di locazione 4+4 regolarmente registrato presso l'agenzia delle entrate.
Siamo a circa meta' del primo quadriennio ed il mese scorso l'inquilino mi ha scritto dicendomi che per una serie di ragioni (in verita' non molto chiare, ma lui e' dipendente pubblico quindi non credo sia stato licenziato) chiede di pagare un canone di locazione inferiore per poter continuare ad onorare correttamente il contratto.
Canone di locazione
Il canone di locazione, comunemente chiamato affitto, altro non e' che il corrispettivo versato dal conduttore al proprietario che gli ha concesso di godere dell'immobile (nel caso di locaz
Canone di locazione
Il canone di locazione, comunemente chiamato affitto, altro non e' che
Il canone di locazione, comunemente chiamato affitto, altro non e' che il corrispettivo versato dal conduttore al proprietario che gli ha concesso di godere dell'immobile (nel caso di locazioni immobiliari).
Salvo casi specifici, quali i contratti a canone concordato e quelli di natura transitoria e per studenti universitari, il canone e' liberamente concordato tra le parti; in realta' anche nei suddetti casi specifici la legge non determina puntualmente il canone, ma pia'¹ semplicemente dei range entro cui il canone dev'essere concordato tra le parti.
Una volta determinato il canone, l'inquilino ha l'obbligo di pagarlo alle scadenza concordate; l'inadempimento puo' essere causa di sfratto per morosita' .
Nel caso di difetti dell'immobile che possano essere considerati alla stregua di un inadempimento del proprietario rispetto all'obbligo di consegnare una cosa idonea all'uso convenuto e mantenerla in quello stato, il conduttore non ha nemmeno diritto all'autoriduzione del canone, potendo la stessa essere eventualmente disposta da un giudice.
=> Sfratto per mancato pagamento dei canoni di locazione
Richiesta di riduzione
Essendo questo il contesto di carattere generale nel quale ci si muove, appare evidente che risulta impossibile per il conduttore pretendere ed ottenere la riduzione del canone di locazione.
Come si suole dire: chi domanda non e' pazzo, ma tra la domanda e la concreta realizzazione del desiderata c'e' di mezzo la volonta' del locatore (proprietario) che ha tutto il diritto di non accogliere una simile richiesta e continuare a pretendere il pagamento del canone nella misura originariamente pattuita.
Riduzione per difficolta' economiche
L'art. 6, quinto comma, del decreto legge n. 102 del 2013 ha previsto l'istituzione 'presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa dove siano gia' stati attivati bandi per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano'. La misura e' in vigore anche per l'anno 2016.
=> Perchè il conduttore non puo' ridurre il canone di locazione?
Il decreto ministeriale 14 maggio 2014 ha specificato che 'per morosita' incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare'.
Tali sopravvenuta difficolta' - ai fini dell'accesso a questo beneficio di legge - e' da ricondursi alle seguenti cause:
1) perdita del lavoro per licenziamento
2) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro
3) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale
4) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
5) cessazione di attivita' libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
6) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali (cfr. d.m. 14 maggio 2014 fonte: http://www.confedilizia.it/MOROSIT%C3%80%20INCOLPEVOLE.pdf)
Nessuno tra questi elementi pare ricorrere nel caso sottopostoci dal nostro lettore.
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