La vicenda. L'impugnativa di una delibera condominiale viene promossa, oltre che nei confronti del condominio in persona dell'amministratore, anche avverso i singoli condomini.
Alcuni di essi si costituiscono in giudizio eccependo proprio la carenza di legittimazione passiva, ossia il diritto a non essere citati in causa.
La questione ha un risvolto pratico non secondario dal momento che l'azione giudiziale, pur fondamentalmente promossa nei confronti del soggetto non titolare del diritto conteso, ne comporta il rigetto e la condanna al risarcimento delle spese sostenute dal predetto soggetto per munirsi della difesa tecnica dell'avvocato.
Il merito della vicenda, al contrario, non presenta alcun profilo di interesse essendo stata emessa, nelle more del procedimento, una nuova delibera in sostituzione, dal che il Giudice si e' limitato a pronunciare la rituale formula di 'cessata materia del contendere'.
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La sentenza. Il Tribunale di Rovigo ritiene condivisibile l'eccezione di legittimazione passiva dei condomini, pur decidendo di compensare le spese .