Il direttore dei lavori e' responsabile per aver rilevato la presenza di vizi soltanto sei mesi dopo l'ultimazione delle opere e la consegna dell'immobile da parte dell'impresa.
'In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilita' solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilita' extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilita' contrattuale'.
Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Civile con la sentenza n.18521 del 21 settembre 2016 in merito alla responsabilita' da cattiva esecuzione dei lavori.
I fatti di causa. Il condominio Beta conveniva in giudizio l'impresa Alfa (cui aveva commissionato opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale) e Tizio (direttore dei lavori) al fine di ottenere il risarcimento danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere. In primo grado, il giudice condannava i convenuti al risarcimento del danno.
In secondo grado, la Corte territoriale conferma la precedente sentenza e rilevava la responsabilita' dei convenuti in misura del 70% (l'impresa) e del 30% (il direttore dei lavori). Avverso tale pronuncia, il direttore dei lavori promoveva ricorso per cassazione.
I difetti di cose immobili. L'art. 1669 c.c. prevede che 'quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia'.
La previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilita' extracontrattuale, con carattere di specialita' rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilita' del costruttore, bensa'¬ finalizzata ad assicurare una pia'¹ efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione puo' farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilita' del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore (Cass. n. 2284/2014).