Come noto, in caso di morosita' , e' prevista la sospensione del servizio di fornitura del gas.
IL TIMG, cioe' il Testo Integrato Morosita' Gas, prevede una serie di paletti per regolamentare la fase della morosita' , dunque anche gli aspetti della sospensione per morosita' .
Il TIMG e' nell'Allegato A della delibera dell'AEEGSI (Autorita' per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico) 99/2011, ed e' via via aggiornato nel tempo.
Esso contiene le norme che regolano la fase di morosita' .
Oggi analizziamo in particolare le norme poste dall'art. 5, TIMG a limitare quella che tecnicamente e' detta la 'richiesta di chiusura di un punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosita' '.
Dunque la sospensione non puo' essere richiesta nei seguenti casi.
Se manca la costituzione in mora mediante raccomandata da parte dell'esercente la vendita; costituzione in mora che deve rispettare il contenuto, le modalita' e i termini indicati dallo stesso TIMG all'art. 4.
Se il cliente finale comunica di avere effettuato il pagamento (secondo una della modalita' indicate dall'esercente nella costituzione in mora).
Se la somma che non e' stata pagata e' 'inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dall'esercente la vendita e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione'.
Se, in caso di reclamo scritto proposto dal cliente - riguardo alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore accertato dall'impresa di distribuzione o alla fatturazione di importi anomali - l'impresa non abbia fornito una risposta motivata.
La fatturazione di importi anomali e' quella che contabilizza importi di ammontare pari o superiore a quelli indicati all'articolo 9 bis, comma 9 bis.2, del TIQV (Testo Integrato Qualita' Vendita, secondo il rimando contenuto nel TIMG).
Se la morosita' riguarda la fornitura di servizi diversi dalla fornitura di gas e pagamenti non previsti nel contratto di vendita e dettagliati dalla scheda riepilogativa dei corrispettivi indicati dall'Autorita' .
Da non perdere: Morosita' condomino e interruzione della fornitura d'acqua.
Tali limiti non valgono se l'importo anomalo fatturato e' inferiore a 50 euro e se il reclamo e' inviato dal cliente oltre i dieci giorni successivi alla scadenza della fattura contestata.
Aggiunge pero' la norma che il cliente non deve suba'¬re alcun pregiudizio dalla tardiva o mancata consegna della posta o del vettore.
Quindi, deduce chi scrive che se la fattura arriva in ritardo, addirittura oltre i dieci giorni dalla scadenza, cio' non deve costituire un pregiudizio per il cliente.
Un'osservazione: all'Autorita' non sfuggira' certo che le fatture sono inviate per posta ordinaria: dunque, come puo' dimostrare il cliente che quella fattura gli e' stata consegnata oltre dieci giorni dalla scadenza (o anche meno: il consumatore dovrebbe avere il tempo di riprendersi dallo shock e comprendere se vale la pena contestare l'addebito, anche rivolgendosi a soggetti piu' esperti di lui)?
Inoltre, la sospensione non puo' mai riguardare i clienti non disalimentabili, cioe' i punti di riconsegna 'nella titolarita' di un'utenza relativa ad attivita' di servizio pubblico' e' il punto di riconsegna nella titolarita' di una struttura pubblica o privata che svolge un'attivita' riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole' (v. co. 2.3, lett.c, TIVG, Testo Integrato Vendita Gas, per il rimando operato dallo stesso TIMG).
Infine la sospensione non puo' essere effettuata nei giorni di venerda'¬, sabato domenica, festivi, (compresa la festa del patrono del Comune) e prefestivi.
Si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, alla lettura del TIMG ed alla consultazione del sito dell'AEEGSI