Esiste un importo limite che non e' possibile oltrepassare quando si emette un assegno bancario?
Partiamo da un aspetto correlato, ossia quello riguardante la 'non trasferibilita' ' dell'assegno, ossia l'impossibilita' per il prenditore (o beneficiario) di girarlo ad altri soggetti che non siano la banca o Poste italiane (cioe' gli istituti deputati a porlo all'incasso).
L'art. 49, quarto comma, d.lgs n. 231/07 specifica che 'i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilita' . Il cliente puo' richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera'.
Nel corso degli anni la legge ha via via abbassato il limite riguardante la possibilita' di emettere assegni 'non trasferibili' attualmente (lo stabilisce sempre l'art. 49 testè citato), il cliente dell'istituto di credito puo' richiedere titoli in forma libera, ma il loro importo non puo' superare € 1.000,00.
Queste norme trovano la loro ratio nella necessita' di controllare la
Queste norme trovano la loro ratio nella necessita' di controllare la circolazione del denaro ai fini della prevenzione di operazioni illecite, specie operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da fatti criminali.
Al di la' della questione connessa alla non trasferibilita' , vediamo se in generale e' previsto un limite alla somma indicabile nell'assegno bancario.
=> Assegni emessi senza provvista o autorizzazione, quali responsabilita' per l'amministratore condominiale?
Nella legge che disciplina gli assegni bancari si occupa di regolamentare la questione della possibilita' di emetterli, affermando che 'l'assegno bancario non puo' essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformita' di una convenzione espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione' (art. 3 terzo comma r.d. n. 1736/1933, cosa'¬ detta legge sugli assegni).
Se Tizio traente, cioe' nei fatti titolare di un conto corrente, emette un assegno tratto sulla Banca Alfa - trattaria, cioe' soggetto tenuto a pagare il titolo emesso - lo puo' fare solamente quando presso tale trattario siano presenti i fondi. Diversamente quel titolo varra' sempre come assegno, ma la banca non avra' obbligo di pagarlo (e comunque si iniziera' la procedura per il cosa'¬ detto protesto).
Nessun riferimento a soglie massime. Cio' vuol dire che in assenza di particolari limitazioni pattizie, rispetto alle quali poi sarebbe da vagliarne la legittimita' , il traente di un assegno puo' emetterlo per qualunque cifra purchè la stessa sia disponibile presso il trattario che dovra' poi pagarlo.
=> Cosa rischia il condominio e l'amministratore in caso di assegno scoperto
Gli unici limiti legislativi attualmente vigenti, pertanto, riguardano le somme (€ 1.000,00) oltre le quali non e' possibile emettere assegni bancari che non rechino la dicitura non trasferibili.
Ricordiamo per chiarezza che l'assegno bancario a differenza di quello circolare non conferisce certezza della presenza presso l'istituto di credito della somma di denaro riportata sul titolo. L'assegno bancario, quindi, non e' paragonabile alla moneta e di conseguenza puo' essere rifiutato ai fini del pagamento.
=> Cosa succede se si paga al finto amministratore?
=> Assegno del condominio scoperto? Se l'amministratore lo firma senza specificare di essere il legale rappresentante e' giusto protestare lui