E' possibile per i condo'mini inviare all'amministratore o comunque ai loro vicini una lettera nella quale li si diffida a assumere deliberazioni in sede di assemblea condominiale?
Sè sa'¬, quali sono le conseguenze di una differente decisione dei condo'mini in sede di riunione?
I quesiti prendono spunto dalla domanda di un nostro lettore, esattamente questa: “La scorsa settimana ho ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea fuori termine, ossia appena il giorno prima della data fissata per la prima convocazione.
Non sono stato io a ritirare tardi, ma proprio l'amministratore a inviarla tardivamente, basta vedere la data di accettazione dell'ufficio postale impressa sulla busta.
Conoscendo l'indirizzo pec dell'amministratore gli ho scritto per farglielo notare e quindi, siccome non potro' essere presente, per chiedergli di non fare deliberare l'assemblea. Non ho intimato una formale diffida, ho sbagliato?”
Nozione di lettera di diffida
Con questa missiva, il mittente intima al destinatario (o comunque un suo rappresentante) di non fare un qualcosa che e' o potrebbe essere nei suoi programmi altrimenti si rivolgera' all'Autorita' Giudiziaria competente per ottenere la rimozione degli effetti, oltre eventuali danni.
La diffida, quindi, preannuncia un'azione davanti all'Autorita' Giudiziaria; salvo alcuni casi in cui essa e' espressamente prevista dalla legge – si pensi alla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) – il suo invio non e' obbligatorio.
Si pensi ai casi in cui e' la legge a vietare determinati comportamenti: ove vi sia il pericolo che cio' non avvenga, il mancato recapito di una lettera di diffida non e' di per sè causa d'impedimento dell'azione legale.
Quando si decidere di scrivere una lettera di diffida, quindi, e' bene ricordare di inserire nel suo contenuto:
Non specificare quest'ultimo aspetto non e' causa di errore, ma e' sempre bene inserirlo per chiarire inequivocabilmente le conseguenze del precetto.
Diffida a deliberare
Torniamo al cuore della vicenda descrittaci dal nostro lettore per rispondere alle domande poste in principio.
Per come sono indicate le tempistiche, e' indubbio che il deliberato assemblea possa essere inficiato per tardiva convocazione di uno degli aventi diritto; l'avviso di convocazione, infatt
Diffida a deliberare
Torniamo al cuore della vicenda descrittaci dal nostro lettore per rispondere alle domande poste in principio.
Per come sono indicate le tempistiche, e' indubbio che il deliberato assemblea possa essere inficiato per tardiva convocazione di uno degli aventi diritto; l'avviso di convocazione, infatti, va comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
Se il condo'mino irritualmente convocato non si presenza in assemblea, egli avra' trenta giorni di tempo dalla comunicazione del verbale per impugnarlo davanti all'Autorita' Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
E' chiaro, allora, che la sua diffida volta ad evitare la deliberazione, per le ragioni che stiamo trattando, e' pienamente legittima ed anzi proprio in quanto non obbligatoria, ha l'ulteriore valore di preannunciare all'assemblea di condominio le possibili conseguenze negative.
Quanto al destinatario della diffida: il condo'mino scrive all'amministratore per “parlare” all'assemblea, ossia ai suoi vicini.
E' una scelta corretta, in quanto il mandatario della compagine e' legale rappresentante e come tale soggetto cui indirizzare le richieste/doglianze con riferimento alla gestione.
La diffida puo' comunque essere inviata ai condo'mini direttamente e cio' e' necessario ove l'amministratore non sia presente o comunque per prassi non sia partecipe a tutte le riunioni.
La diffida, inoltre, puo' essere inviata in relazione a qualunque ragione induca a ritenere viziato una decisione che l'assemblea di la'¬ a breve potrebbe andare ad assumere (es. decisioni su beni non in condominio) e non solamente per vizi nella procedura di convocazione.
La redazione della lettera di diffida, infine, non e' atto riservato all'avvocato.
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