Succede spesso che qualcuno scivoli nelle aree comuni dell'edificio con risultati lesivi pia'¹ o meno gravi, sicchè si pone il problema di individuare il soggetto dal quale farsi risarcire i relativi danni.
A tal proposito, giova ricordare che in tema di responsabilita' civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie dell'art. 2051 c.c. indi
Sul punto, la giurisprudenza e' ormai granitica nell'affermare che il limite della responsabilita' del custode ex art. 2051 c.c. risiede nell'intervento del caso fortuito inteso come un fattore esterno (che puo' essere anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato) imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale, con la conseguenza, in tema di ripartizione dell'onere della prova, mentre compete al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico t
I casi di esclusione della responsabilita' : il caso fortuito. Il condominio puo' provare che il danno sia stato causato da un fattore esterno, imprevisto ed imprevedibile, idoneo da escludere la sua responsabilita' .
Tale elemento puo' consistere nel fatto di un terzo (ad es.: materiale scivoloso abbandonato sul posto dall'impresa di pulizia), oppure nella cd. “forza maggiore” (ad es.: un evento atmosferico di eccezionale gravita' ), o nel comportamento dello stesso danneggiato (incauto). Quindi, affinchè sussista una responsabilita' sono necessari due requisiti:
a) un'alterazione del bene condo
Tale elemento puo' consistere nel fatto di un terzo (ad es.: materiale scivoloso abbandonato sul posto dall'impresa di pulizia), oppure nella cd. “forza maggiore” (ad es.: un evento atmosferico di eccezionale gravita'
a) un'alterazione del bene condominiale tale da costituire un'insidia per il passante;
b) l'imprevedibilita' (e conseguente inevitabilita' ) del pericolo (Cass. n.11592/10).
=> Caduta dalle scale: niente risarcimento senza la prova del nesso causale tra caduta e stato dei luoghi.<
b) l'imprevedibilita' (e conseguente inevitabilita' ) del pericolo (Cass. n.11592/10
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