La Corte di Cassazione con la sentenza 39884 del 4 settembre 2017 ha evidenziato che “l'energia elettrica non e' un bene indispensabile alla vita e chi si allaccia abusivamente alla rete sostenendo di non avere i soldi per la bolletta non puo' essere scusato per aver agito spinto dallo stato di necessita' ”.
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La questione. Nella vicenda in esame e' stato respinto il ricorso di una signora che aveva chiesto clemenza per essersi allacciata abusivamente alla rete elettrica a causa delle sue condizioni «precarie e faticose» essendo stata sfrattata e priva di lavoro, con una figlia incinta.
In secondo grado la Corte di Appello di Lecce ha leggermente ridotto la pena alla donna dichiarando tuttavia sussistente l'aggravante di aver agito fraudolentemente dal momento che anche quando l'allaccio avviene «senza rompere o trasformare la destinazione del cavo», si tratta sempre di un allaccio abusivo e come tale compiuto con fraudolenza. Avverso tale pronuncia e' stato promosso ricorso in cassazione.
Lo stato di necessita' . Il primo comma dell'art. 54 c.p. prevede che“Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Il punto e' che il soggetto che agisce si trova in una situazione necessitata, in cui il suo istinto di conservazione non gli pone altra scelta.
Ne risulta che sarebbe del tutto inutile una punizione da parte dello stato, che non avrebbe alcuno scopo, nè preventivo (non avendo alcuna forza deterrente la pena sulle situazioni di costrizione), nè punitivo (perchè il soggetto, in linea di massima, non e' rimproverabile, proprio a causa della situazione di costrizione).
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Il ragionamento della Cassazione. Nella specie, la mancanza di energia elettrica non comportava nessun pericolo attuale di danno grave alla persona, trattandosi di bene non indispensabile alla vita, nel senso sopra specificato (infatti, l'energia elettrica veniva utilizzata anche per muovere i numerosi elettrodomestici della casa): semmai idoneo procurare agi ed opportunita' , che fuoriescono dal concetto di incoercibile necessita' , insito nella previsione normativa.
Quanto all'aggravante del mezzo fraudolento, corretta e' la spiegazione fornita dal giudicante, secondo cui l'allaccio abusivo alla rete, in qualunque modo effettuato, integra la fraudolenza sanzionata dall'art. 625, n. 2 c.p.
Per le suesposte ragioni, secondo il ragionamento dei giudici della cassazione penale, “l'esimente dello stato di necessita' postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non puo' quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (In tal senso Cass., n. 35590 del 11/5/2016).
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In conclusione, alla luce di quanto sopra, la Corte di legittimita' Penale ha respinto il ricorso della donna e per l'effetto ha confermato la decisione emessa dalla Corte di Appello di Lecce il 28 settembre 2016 con l'ulteriore condannata a pagare 2mila euro di multa alla cassa delle ammende per la pretestuosita' dei suoi motivi di ricorso.
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