In tema di impianto fognario condominiale, l'elettropompa utile a sollevare le acque meteoriche per convogliarle nella fogna condominiale, cosa'¬ come la vasca in cui tali acque confluiscono sono da considerarsi comuni, se funzionalmente collegate all'impianto comune, anche se ubicate in corrispondenza di un'autorimessa di proprieta' privata.
Questa, in breve sintesi - di seguito vedremo i particolari - la decision
e resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5548 depositata in cancelleria il 21 marzo 2016.
Il fatto. Un condomino faceva causa al condominio nel quale viveva per vedere riconosciuta la natura condominiale di alcune componenti dell'impianto fognario e di conseguenza il diritto al rimborso delle spese per l'esecuzione di interventi d'installazione delle medesime.
In pratica il condomino aveva chiesto che gli venissero rimborsati cos
In pratica il condomino aveva chiesto che gli venissero rimborsati costi sostenuti per la costruzione della vasca di raccolta dell'acqua e per la installazione delle pompe di sollevamento (altrimenti detta elettropompa) e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto fognario.
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Il condominio s'era opposto alla richiesta specificando che quella parte d'impianto non potesse essere considerata comune ed anzi che doveva ritenersi di esclusiva proprieta' del condominio che l'aveva installata in prossimita' della propria autorimessa e quindi a suo servizio.
Al termine del giudice di primo grado la domanda del condominio veniva rigettata, mentre la Corte d'appello, ribaltando tale esito, gli dava ragione: vasca ed elettropompa erano da considerarsi condominiali con conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro installazione.
Da qui il ricorso per Cassazione del condominio che - come vedremo - da un lato non ha cambiato nulla, mentre dall'altro ha reso vana - in termini sostanziali - la vittoria del condominio.
La funzione di un bene e' determinante in relazione alla valutazione della sua condominialita'
Questo concetto, che spesso esprimiamo quando affrontiamo temi connessi alla valutazione della condominialita' dei beni, torna utile anche nel caso risolto dalla sentenza n. 5548.
E' proprio alla funzione della vasca e dell'elettropompa che il CTU nel corso del giudizio di appello ha guardato ed a quella funzione i giudici di appello e poi di Cassazione hanno dato valore.
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Si legge nella pronuncia in esame che 'la natura condominiale del complesso impianto fognario sulla base della funzione necessaria svolta dalle componenti posizionate nel locale autorimessa - vasca, elettropompa, gruppo elettrogeno - ai fini della raccolta e dello smaltimento delle acque meteoriche che, per effetto della gravita' , confluiscono verso l'autorimessa provenendo dagli spazi esterni condominiali, compresa la facciata dell'edificio, ove sono posizionati balconi' (Cass. 21 marzo 2016 n. 5548).
In buona sostanza il CTU nel giudizio di appello e di conseguenza i giudici del gravame e di legittimita' hanno considerato fondamentale, al di la' della materiale allocazione di queste parti d'impianto, la loro funzione rispetto all'intero complesso condominiale, riconoscendone la propria comune proprie in ragione di cio'.
La beffa per il condominio che s'era attivato a tale fine per ottenere il rimborso di spese effettuate in relazione a vasca ed elettropompa e' stato il rigetto della domanda di rimborso per ragioni di natura processuale.
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