Cosa accade se un condomino proprietario esclusivo di un box auto aperto decide di effettuare interventi edilizi al fine di provvedere alla chiusura dello stesso: il Comune puo' negare il permesso di costruire oppure no?
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La vicenda. Il proprietario esclusivo di due posti auto ubicati in un edificio condominiale presenta domanda di permesso di costruire al Comune chiedendo la trasformazione de due posti auto in un box auto mediante il trasferimento di volume edificabile presso il piano terra destinato a porticato/parcheggio.
Al momento di presentazione della domanda il ricorrente allega anche il certificato dei diritti edificatori rilasciato dal Comune da cui risulta in capo alla societa' che gli aveva venduto l' appartamento una volumetria residua pari a circa mc 125, trasferita con la compravendita dell'immobile.
Al fine di sfruttare tale restante volumetria, quindi, il proprietario dei due posti auto presentato domanda al Comune per ottenere il relativo permesso di costruire in modo da trasformare i due posti auto, chiusi solo sui tre lati, in un vero e proprio box auto.
Nel corso del procedimento amministrativo, avviato con la presentazione della richiesta di permesso di costruire, il funzionario del settore competente accerta che nel caso di specie 'si deve considerare che l'incremento volumetrico consiste e consente la mera chiusura dei due posti auto esistenti gia' delimitati da re lati e da destinare a box auto all'intero dello stesso involucro edilizio, senza peraltro alterare le superfici dei medesimi vani oggetto di trasformazione'. Malgrado cio' il Comune, ingiustificatamente, con provvedimento dirigenziale respinge l'istanza per ottenere il permesso di costruire presentata dal proprietario dei posti auto.
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La sentenza del Tar ed i precedenti della giurisprudenza. Il proprietario dei due posti auto impugna il provvedimento di diniego notificatogli dall'ente, chiedendone l'annullamento. La sentenza del Tar di Lecce accoglie il ricorso disponendo l'annullamento dei provvedimenti comunali impugnati.(Tar Lecce, sez. II, 22.6.2017 n. 1020).
I giudici della terza sezione leccese del tribunale amministrativo pugliese hanno preliminarmente accertato che al momento dell'adozione del provvedimento comunale di diniego di permesso di costruire datato 30.7.2015 si era gia' formato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 20, comma 8, del Dpr 380/2001 'non essendo l'area oggetto di intervento assoggettata ad alcun vincolo, ed essendo decorsi piu' di novanta giorni dalla presentazione, in data 6.3.2015 da parte del ricorrente, delle controdeduzioni al parere dirigenziale del 20.2.2015'.
In particolare, evidenzia il giudice amministrativo, in seguito alle modifiche apportate al testo dell'art. 20 comma 8, del Dpr 380/2001, la giurisprudenza amministrativa ha gia' chiarito che 'l'interzia dell'amministrazione serbata sulla domanda di permesso di costruire non da' piu' luogo al cd. silenzio inadempimento, legittimante l'azione ex art. 31 e 117 del c.p.a., ma ad una fattispecie di silenzio assenso' (Tar Lazio, Latina, sez. I, 6.6.2012 n. 445)
Pertanto, alla luce di tale contributo giurisprudenziale, la sentenza in commento evidenzia come nel caso di specie 'la mancata tempestiva adozione dell'atto di diniego da parte dell'amministrazione ha comportato l'intervenuto formazione del silenzio assenso sull'istanza presentata dal ricorrente, con conseguente assoluta illegittimita' del provvedimento di diniego successivamente adottato, in difetto di espresso auto annullamento da parte dell'amministrazione comunale del silenzio assenso formatosi nelle more'.
Chiarito, quindi, che dal momento della presentazione della domanda di permesso di costruire da parte del ricorrente si era formato il silenzio assenso dell'amministrazione, molto prima dell'adozione del provvedimento di diniego, il Tar affronta il tema delle censure di contraddittorieta' dell'azione amministrativa sollevate dal ricorrente.
Tali censure, infatti, risultano essere assolutamente fondate anche perchè si manifesta, nel caso di specie, la violazione dei principi del giusto procedimento e di leale cooperazione di cui all'art. 22, comma quinto, della legge n. 241/1990, oltre che la violazione dei principi in tema di trasferimento di volume edificabile.
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A conferma del comportamento contraddittorio dell'amministrazione comunale e' sufficiente ricordare che il funzionario che ha esaminato la domanda presentata dal ricorrente aveva gia' chiarito,con una nota di riscontro gia' menzionata in precedenza, che l'intervento in questione, consistente nella chiusura di due posti auto gia' esistenti per la creazione di un unico box auto coperto, non avrebbe comportato alcun incremento volumetrico e non avrebbe alterato le superfici dei vani oggetto di trasformazione, ma ciononostante l'amministrazione aveva comunicato al ricorrente provvedimento di diniego di permesso di costruire senza fornire adeguata motivazione delle ragioni fattuali e giuridiche in grado di giustificare la mutata valutazione dell'intervento edilizio richiesto dal ricorrente.
Riguardo alla natura dell'intervento edilizio in questione, consistente nella chiusura di due posti auto, il Tar Lecce, considerando che nel caso di specie si tratta di intervento da eseguire in un edificio condominiale, si riporta al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimita' che ha gia' puntualizzato come 'in tema di condominio negli edifici e piu' nella specifico di opere di chiusura di parti di proprieta' esclusiva e' legittimo - se non vietato dal regolamento condominiale e comunale- l'intervento di trasformazione di un posto auto aperto in un box auto chiuso' (Cass. sez. civ. II, 16.12.2014, n. 26426).
Alla luce di tali riflessioni considerata la piena legittimita' dell'intervento edilizio in questione la sentenza si conclude con l'annullamento dell'illegittimo provvedimento di diniego del permesso di costruire e con la condanna del comune al pagamento delle spese di giudizio.