La scarsa manutenzione e il mancato taglio della vegetazione spontanea configurano una condotta omissiva a carico del proprietario che integra il nesso causale con la lesione patita dal confinante.
“I proprietari dell'immobile sul fondo superiore risarciscono quelli dell'immobile sul fondo inferiore, per i danni causati dallo scolo dell'acqua pluviale alterato dalla mancata manutenzione e il taglio di piante spontanee.
Il legame eziologico tra la condotta, commissiva od omissiva, del soggetto agente e l'evento di danno, rappresenta la condizione imprescindibile per l'attribuibilita' del fatto illecito e, conseguentemente, del danno al danneggiante”. Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Pescara con la sentenza del 14 giugno 2016 in merito al risarcimento danni da acqua piovana.
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I fatti di causa. Tizio proprietario di una unita' immobiliare, ubicata nel condominio (A), posta a confine con altro ente condominiale (B) ove erano ubicate altre unita' immobiliari, adiva la giustizia al fine della condanna dei suddetti resistenti al risarcimento dei danni per le infiltrazioni di acqua, che dalla proprieta' di questi ultimi si riversava su quella del ricorrente.
A tal proposito, il ricorrente adiva il Tribunale Civile di Pescara, mediante procedimento per accertamento tecnico preventivo, al fine di verificare la responsabilita' ed i danneggiamenti provocati dal riversarsi di acqua piovana, non regimentata, proveniente dall'immobile condominiale dei resistenti, come subiti dalla pavimentazione dell'area comune dell'immobile condominiale dei suddetti, con precipua individuazione dei costi di ripristino.
All'uopo, il giudice procedente nominava il CTU; quest'ultimo, dopo precipuo sopralluogo, accertava che i dedotti danni erano da imputarsi al riversarsi di acqua piovana, non regimentata, proveniente dalla proprieta' resistente e defluente nella proprieta' comune dei ricorrenti, individuando, poi, le opere necessarie per l'eliminazione degli stessi ed il relativo costo, indicato in Euro 11.000,00.