La Cassazione con sentenza 751 del 18 gennaio 2016 fa chiarezza sulla imputazione delle spese legali, distinguendo tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale
La domanda che spesso gli amministratori di condominio si pongono, in ordine alle spese da affrontare per avviare la pratica del recupero dei crediti nei confronti di un condo'mino moroso, e' quella di come procedere alla imputazione delle stesse, stante i costi, non poco esosi, che all'inizio e nelle more si e' tenuti a sostenere, pur con la sola aspettativa di poterli recuperare in seguito.
Se la lettera di messa in mora spedita non e' concludente, il mal capitato amministratore sara' tenuto a rivolgersi ad un legale a cui affidare la gestione della pratica, demandandogli i compiti del caso. Ma rivolgersi ad un professionista, come sappiamo, ha un costo non indifferente: se il condominio non dispone di un fondo cassa a cui fare riferimento, gli potrebbe toccare pure la sorte di dovere anticipare le spese di avvio della pratica.
Certamente, il nostro diligente amministratore non sara' in grado di imputare siffatti oneri 'stragiudiziali', in sede di rendiconto, direttamente al condomino moroso che ne ha cagionato la necessita' del sostenimento.
L'imputazione delle spese iniziale va, infatti, sempre imputata al con
L'imputazione delle spese iniziale va, infatti, sempre imputata al condominio-creditore. E' stabilito che la delibera assembleare che incida sui diritti individuali del singolo condo'mino, imputandogli i costi della procedura stragiudiziale di recupero dei crediti, in mancanza di una sentenza che ne stabilisca la soccombenza, e' affetta da nullita' ai sensi dell'articolo 1421 codice civile (tra le tante, cfr, Cassazione Civile 24696/2008).
Cio' a significare che tale invalidita' puo' essere rilevata in giudizio da chiunque, ancorchè si tratti di un condo'mino che ha contributo a costituire la maggioranza assembleare che ha statuito sul merito della questione.
Diverso e', tuttavia, il caso in cui l'assemblea dei condo'mini non deliberi in materia di autoliquidazione delle spese legali per una procedura per l'appunto di natura esclusivamente stragiudiziale, bensa'¬ statuisca sul merito delle spese legali declinate in calce ad un decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto nei confronti di un condo'mino moroso e provvisto di efficacia esecutiva secondo al clausola di cui all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile (a mente del quale: 'Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, puo' ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione ['¦]').
La Corte di Cassazione, in punto, ha recentemente affermato che una simile statuizione sia da ritenersi affatto incensurabile, riferendo in specie che: ''¦ e' legittima la delibera assembleare che, in via ricognitiva, addebiti al singolo condo'mino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale - nella specie un decreto ingiuntivo - provvisoriamente esecutivo' (Sentenza nr 751/2016).
Orbene, se realmente una delibera di 'autoliquidazione' di spese stragiudiziali da parte del condominio e' nulla, dal momento che configura null'altro che una sorta di ragione fattasi di un soggetto che non ha tal potere, si e' in grado allora di sostenere a contrario la perfetta legittima di una delibera condominiale che apposti al passivo del rendiconto la spesa giudiziale per il difensore del condominio, come liquidata dal giudice nel provvedimento monitorio, e quindi apposti la medesima cifra nell'attivo, per essere stata corrisposta dal condomino moroso.
Tanto perchè la liquidazione e' giudiziale, ed e' quindi irrilevante la circostanza per cui essa sia contenuta in un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, piuttosto che in una sentenza di primo grado, esecutiva ex lege, ma ancora suscettibile di appello, ovvero in una sentenza di appello, del apri esecutiva ex lege, ma ancora ricorribile.
Ergo, ogni qual volta un amministratore chieda e ottenga, per il tramite di un legale, un decreto ingiuntivo nei confronti di un condo'mino moroso, quest'ultimo ben potra' imputare le spese legali liquidate in calce al provvedimento monitorio in capo al medesimo, appostandole tra le passivita' nel rendiconto, senza rischiare alcuna censura di sorta in sede assembleare. Viceversa, non sara' in grado di fare altrettanto con le spese legali sostenute dalla compagine per la fase stragiudiziale, non derivando esse da un provvedimento giudiziale di sorta.
Da non perdere: => Amministratore di condominio, obbligo di recupero del credito e mancanza di fondi