E' errato utilizzare il criterio del “consumo personale” per la suddivisione delle spese per consumo di acqua e per gli altri servizi di fornitura.
=> Vi siete mai chiesti come si ripartisce la bolletta dell'acqua quando mancano i contatori individuali?
=> Come ripartire le spese d'acqua in condominio senza errori
Nulla la delibera con la quale si ripartiscono i le spese di riscaldamento in base alla tabella generale dei millesimi di proprieta' , anzichè in base ai consumi effettivi riferibili a ciascuna unita' immobiliare.
Questo, in sintesi, il principio affermato dal Tribunale di Treviso con la sentenza depositata il 18 ottobre 2016 (vedi allegato). Secondo il giudice veneto, la delibera assembleare impugnata e' radicalmente nulla perchè, ripartendo i consumi del gas in base ai millesimi, ha violato l'art. 1123 c.c. Stesso discorso per le spese relative al consumo dell'acqua.
Una deroga dei criteri legali ex art. 1123 c.c. ed a quelli eventualmente previsti dal regolamento contrattuale e' ammissibile, ma solo con accordo unanime sottoscritto dei condomini.
=> Bollette acqua. I consumi pregressi, privi di specifica causale, non sono dovuti.