Con la riforma del condominio (L. 220/2012), il legislatore, riformulando l'art. 1124 Cc, ha fugato qualsiasi dubbio - pure in precedenza sollevato - su chi deve contribuire alle spese di manutenzione dell'ascensore.
Ed invero, in virta'¹ del predetto art. 1124 cc, <<le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo>>.
Tale dovere di contribuzione e' stato di recente ribadito dal Tribunale di Milano, con la sentenza pubblicata in data 19 settembre 2017.
=> Di chi e' l'ascensore? Di chi paga le spese di manutenzione
Con atto di citazione debitamente notificato al legale rappresentante del condominio, un condomino, proprietario di un appartamento al quinto piano, ha impugnato la delibera condominiale tenutasi il 3.02.2015, con all'ordine del giorno, al punto 1), la ripartizione delle spese dell'ascensore.
In particolare, il condomino deduceva l'illegittimita' della delibera assembleare nella parte in cui aveva approvato un'unica tabella per la ripartizione delle spese di gestione di due ascensori condominiali, con l'esclusione dal pagamento di dette spese per i condo'mini proprietari del piano rialzato e di due cantine, senza parimenti escludere esso attore, siccome proprietario del locale sito al quinto piano, che non puo' usufruire dell'ascensore di servizio.
Sull'opposizione del condominio, il quale instava per il rigetto della domanda, il Tribunale di Milano, XIII sezione civile, annullava la delibera assunta al punto uno dell'ordine del giorno dall'assemblea del condominio tenutasi in data 3.2.2015, e condannava lo stesso alla refusione, in favore dell'attore, delle spese di giudizio quantificate in complessivi Euro 3.600,00 oltre IVA e CPA.
A sostegno dell'anzidetta decisione il Tribunale meneghino, premesso che l'amministratore di condominio e' legittimazione a stare in giudizio nelle cause inerenti l'impugnativa di delibera condominiale, assume che <<tutti i titolari delle unita' immobiliari comprese nell'edificio, essendo comproprietari pro indiviso dei beni e degli impianti condominiali, sono tenuti a contribuire al pagamento dei costi della gestione del fabbricato e alla manutenzione delle parti comuni ex art. 1118 c.c. secondo i criteri previsti dagli artt. 1123 e ss c.c. e che l'assemblea a maggioranza puo' approvare tabelle millesimali che non deroghino ai principi di cui sopra, che possono essere derogati solo dall'unanimita' dei condomini con diversa convenzione, cioe' contrattualmente>>
Cio' posto, in difetto di delibera assunta all'unanimita' da tutti i partecipanti al condominio, deve applicarsi il principio, gia' espresso dalla giurisprudenza di legittimita' , per cui <<in tema di condominio di edifici, la regola posta dall'art. 1124 cod. civ. (n.d.r.: il riferimento e' alla norma previgente) relativa alla ripartizione tra i condomini delle spese di ricostruzione (oltre che di manutenzione) delle scale e' applicabile per analogia, ricorrendo identica 'ratio', alle spese relative alla ricostruzione (e manutenzione) dell'ascensore gia' esistente, con l'ulteriore specificazione che la disciplina legislativa in 'subiecta materia' (artt. 1123 - 1125 cod. civ.) e', suscettibile di deroga mediante un accordo unanime di tutti i condomini, avente valore negoziale (Cass. Civ. n. 27233/2013; Cass. Civ. n. 8823/2015)>>.
In virta'¹ di cio', l'impugnativa deve essere accolta, avendo l'assemblea approvato solo a maggioranza la diversa ripartizione e, quindi, onerati al pagamento delle spese di manutenzione dell'ascensore anche i condo'mini degli immobili posti al piano terreno e delle cantine.
Nondimeno, anche l'attore, per le stesse motivazioni, e' tenuto a contribuire a tali spese di manutenzione, cosa'¬ decidendo, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.