Quali sono le responsabilita' cui vanno incontro i condo'mini che assumono il ruolo di consigliere di condominio?
Detta diversamente: il consigliere di condominio rischia qualcosa per avare fatto qualcosa che non doveva o per non aver fatto qualcosa che avrebbe dovuto?
Per rispondere a questi interrogativi che sostanzialmente riguardano la responsabilita' per l'espletamento dell'incarico, non possiamo non partire dalla norma che disciplina il consiglio di condominio, ossia dell'art. 1130-bis, secondo comma, c.c. che recita:
'L'assemblea puo' anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unita' immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo'.
Tralasciamo per carita' di patria lo sgangherato riferimento al numer
Tralasciamo per carita' di patria lo sgangherato riferimento al numero di unita' immobiliari (l'unico in tutta la disciplina condominiale) e soffermiamoci sugli aspetti pia'¹ chiari.
In prima istanza non puo' sfuggire che la norma faccia riferimento al consiglio di condominio e non ai consiglieri di condominio. E' il consiglio, quindi, alla stregua di un organo collegiale ad essere costituito per esercitare attivita' consultiva e di controllo. In termini strettamente giuridici, quindi, e' il consiglio che indica all'amministratore il proprio parere o esercita il controllo sul suo operato e non i singoli consiglieri.
Per far un parallelo: cosa'¬ come e' l'assemblea a decidere che cosa fare in relazione ad un determinato argomento ed il singolo condomino non puo' fare altro che partecipare alla decisione esprimendo la sua opinione, allo stesso modo i consiglieri concorrono all'attivita' dell'organo che compongono.
=> Consiglio di condominio, compiti e composizione
Nulla vieta, naturalmente, che la delibera istitutiva del consiglio ponga in capo ai singoli specifiche competenze, ma l'attivita' complessivamente considerata, ossia gli atti di controllo e consultazione restano di competenza dell'organo.
In tale contesto, pertanto, si puo' accennare alla responsabilita' dei singoli; responsabilita' di natura civile che puo' trovare configurazione nelle ipotesi di eccesso di potere e nel caso di inadempimento rispetto alle proprie incombenze.
Si tratta, ad avviso dello scrivente, di ipotesi residuali e di difficile dimostrazione. In nessun caso, infatti, le decisioni assunte dal consiglio sono vincolanti per l'amministratore e/o per l'assemblea, nè l'assenza di un'attivita' di controllo (es. per inattivita' dei consiglieri) puo' essere considerata - salvo ben specifiche ipotesi - causa esclusiva di un danno. Certo, non puo' sottacersi che pia'¹ dell'attivita' consultiva, l'attivita' di controllo puo' assurgere al rango di funzione preventiva rispetto a comportamenti illeciti verso il condominio da parte dell'amministratore.
=> Che cosa accade se sorta la necessita' di convocare il consiglio, nulla e' disposto in merito a cio'?
In tali casi, quindi, chi vorra' dimostrare la responsabilita' del consiglio (ergo delle persone che lo componevano al momento dei fatti) deve essere in grado di dimostrare che un determinato mancato controllo ha concorso a causare un danno che si sarebbe potuto evitare o quanto meno tentar di evitare con un corretto funzionamento del consiglio.
Ipotesi che rappresentano, come si suole dire, pia'¹ casi di scuola che fattispecie comunemente al vaglio degli addetti ai lavori.
=> Partecipazione per delega al consiglio di condominio