I dati richiesti in sede di nomina o rinnovo dell'incarico di amministratore ex art. 1129 c.c. (codice fiscale, compenso, luogo di conservazione dei documenti contabili) non costituiscono vizi della delibera, ma inadempimenti rilevanti per la richiesta di revoca dell'amministratore, laddove pero' abbiano, in concreto, determinati gravi disfunzioni nella vita condominiale.
Allo stesso modo, la mancata esibizione, in sede assembleare, dell'elenco dei creditori, della nota sintetica esplicativa della gestione ex art. art. 1130-bis c.c. e della documentazione a riscontro dell'attivita' dell'amministratore,possono determina l'invalidita' della relativa delibera di approvazione del rendiconto solo se abbiano provocato pregiudizi sostanziali che si ripercuotono sulle delibere e, in particolare, sulla veridicita' dei bilanci.
Questi i princa'¬pi di diritto che e' possibile trarre dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 227 del 10 gennaio 2017.
=> Durata dell'incarico di amministratore, alcune precisazioni
Secondo il giudice della capitale, le norme condominiali vanno applicate guardando pia'¹ alla sostanza che alla forma. Ed allora, ecco che la mancata esibizione della nota sintetica esplicativa della gestione (prevista dall'art. 1130-bis c.c. in sede di approvazione del rendiconto) e della documentazione a riscontro dell'attivita' dell'amministratore non determina l'invalidita' della relativa delibera se non ci sono stati pregiudizi sostanziali per il condominio.
In questo caso, si e' in presenza di vizi meramente formali da far valere, al pia'¹, in sede di revoca dell'amministratore responsabile.
Analogo ragionamento vale anche per la mancata indicazione del codice fiscale dell'amministratore, del suo compenso e dei luoghi in cui sono conservate le scritture contabili. Si tratta di inadempimenti senz'altro rilevanti per la revoca dell'incarico, ma solo se hanno causato in concreto gravi disfunzioni nella vita condominiale.