'Scatta la risoluzione della compravendita anche se le infiltrazioni d'acqua che rendono inutilizzabile il box auto si manifestano a ben quattro anni dalla sottoscrizione. E cio' perchè l'articolo 1490 c.c. non prevede in modo esplicito che debbano essere coevi alla consegna del bene i vizi della cosa venduta che fanno scattare lo scioglimento del contratto, mentre va considerato comunque originario il difetto d'impermeabilizzazione del garage interrato costruito vicino a un terrapieno'. Questo e' il principio di diritto espresso dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1143 del 17 marzo 2017 in merito al difetto d'impermeabilizzazione del box auto.
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I fatti di causa. La societa' Beta aveva acquistato dalla Societa' Gamma due box al secondo piano Interrato in Monza (MI) al prezzo concessivo di euro 61.000 oltre lva. In uno dei Box, a far tempo dall'aprile 2010, si erano verificate infiltrazione d'acqua.
Successivamente la venditrice aveva effettuato, nel mese di maggio 2010, un intervento con un impermeabilizzante liquido che non aveva risolto il problema.
Premesso cio', la societa' Beta con citazione ha convenuto in giudizio la Societa' Gamma chiedendo dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto per inidoneita' del bene compravenduto all'uso cui era destinato, ai sensi degli artt. 1490 c.c. (Garanzia per i vizi della cosa venduta) e segg. e ai sensi dell'art. 1669 c.c. (Rovina difetti si cose immobili).
Costituendosi in giudizio, la societa' convenuta ammetteva l'esistenza di infiltrazioni nel box di parte attrice, contestando tuttavia l'applicabilita' , nel caso in esame, dell'art. 1669 c.c. e l'insussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di risoluzione del contratto.