La responsabilita' del custode scatta anche in riferimento ai danni che dipendono dal “dinamismo intrinseco” della tettoia, divelta a causa del vento e caduta rovinosamente sull'immobile del proprietario sottostante.
L'azione del vento o di altri agenti atmosferici non configura il caso fortuito se sottovalutata e non adeguatamente considerata dal custode.
E' quanto emerge dall'ordinanza n. 21539 del 18 settembre 2017, emessa dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione.
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Nel caso preso in esame, la societa' edile aveva proposto ricorso contro la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Torino l'aveva condannata al risarcimento dei danni derivati dalla rovina di una tettoia non bene ancorata e finita poi sul manufatto della danneggiata.
Secondo la tesi difensiva della ricorrente, i danni in oggetto non erano riconducibili alla sua responsabilita' “da mancata custodia”, bensa'¬ all'azione del vento di particolare violenza, che aveva provocato il distacco della tettoia.
L'azione degli agenti atmosferici, secondo il ricorrente, configurerebbe gli estremi del “caso fortuito” idoneo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ad escludere la responsabilita' del custode.
Gli Ermellini hanno tuttavia respinto il ricorso e confermato la decisione di merito.
Infatti – osserva la Suprema Corte – ai sensi dell'art. 2051 c.c. “la responsabilita' del custode della res sussiste pure in relazione ai danni dipendenti dal dinamismo intrinseco della stessa (per tutte: Cass. 27/11/2014, n. 25214, ove ulteriori riferimenti) per la sua conformazione o struttura, cui ben puo' ricondursi il rischio di uno svellimento di una tettoia precaria, sia pure per il concorso dell'azione di un vento di forza particolare, ma evidentemente non considerata o prevista in modo adeguato al momento del suo ancoraggio al solo e quindi con persistente piena operativita' di obblighi e responsabilita' del custode”.
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Detto in altri termini, la responsabilita' del custode rimane ferma laddove gli agenti atmosferici risultano essere stati sottovalutati al momento della realizzazione dell'opera. Nel caso di specie, il distacco della tettoia e' stato correttamente ricondotto dal giudice del merito non all'azione del vento, bensa'¬ alla difettosa posa in opera della tettoia, non ben ancorata alla struttura, con conseguente esclusione del caso fortuito per i danni provocati dal distacco della tettoia.
La responsabilita' per i danni in custodia ha carattere oggettivo ed e' sufficiente, per il danneggiato, dimostrare l'evento dannoso e del suo rapporto di causalita' con il bene in custodia.Spetta invece al custode, al fine di liberarsi da detta responsabilita' , provare il caso fortuito o, in ogni caso, la sussistenza di un fattore causale esterno e imprevedibile idoneo ad interrompere il nesso causale.
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E' quindi consentito che il danneggiato si limiti ad allegare che la causa del danno sia riconducibile a una cosa dinamica, nel caso di specie alle precarie condizioni della tettoia. Grava invece sul custode l'onere di provare il contrario, poichè altrimenti vi sarebbe un inversione dell'onere della prova.
CortediCassazione_sentenza_21539_2017.pdf