In tema di lavori straordinari deliberati dall'assemblea condominiale, il soggetto debitore verso la compagine e' il titolare del diritto reale al momento della loro decisione, senza che a nulla valga il fatto che gli stessi siano stati eseguiti, in tutto o in parte, dopo la cessione anche parziale del diritto.
Questa, in estrema sintesi, la decisione cui e' giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9998 depositata in cancelleria il 20 aprile 2017.
Il fatto: moglie e marito si separavano. La casa coniugale, di esclusiva proprieta' dell'uomo, veniva assegnata in abitazione alla donna, affidataria dei figli minori.
Il marito, che prima dell'assegnazione aveva concorso a deliberare lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio, le ingiungeva, tramite decreto ingiuntivo, il pagamento delle quote inerenti tali interventi conservativi.
=> Manutenzione straordinaria deliberata in assemblea ordinaria
La signora propose opposizione respinta tanto in primo quanto in secondo grado: per i giudici di merito, per varie ragioni, era lei a dover pagare.
Da qui il ricorso in Cassazione: gli ermellini cassando la decisione impugnata senza rinvio (e quindi decidendo il maniera definitiva) hanno accolto il ricorso e quindi revocato il decreto ingiuntivo.
Vediamo perchè.
Una premessa e' d'obbligo: la sentenza non affronta il tema dell'imputabilita' al proprietario o al titolare di diritto reale di godimento delle spese straordinarie (aspetto che resta estraneo alla sentenza in esame), quanto l'imputabilita' delle spese a chi e' divenuto titolare di un diritto reale successivamente.
La fattispecie riguarda il diritto di abitazione sulla casa famigliare (che gia' di per sè e' controversamente ricondotto nell'alveo dei diritti reali di godimento), ma il principio espresso vale per tutti di diritti reali su beni in condominio.
Che cosa dice esattamente la Corte di Cassazione? I giudici non fanno altro che richiamare quell'orientamento che, con il passare del tempo, diviene sempre pia'¹ maggioritario.
In sostanza questo, cosa'¬ schematicamente riassunto: