Il caso. Il proprietario del locale commerciale, privo di un'apertura che lo ponga in diretto collegamento alle scale, viene chiamato a concorrere, unitamente agli altri condomini, alle spese per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio.
Secondo l'attore le spese avrebbero dovuto essere invece ripartite secondo il criterio 'speciale' di cui all'art. 1126 c.c., espressamente richiamato da una disposizione del regolamento condominiale: il lastrico solare - affermava - era d'uso esclusivo poichè egli non era in possesso delle chiavi per accedere al terrazzo e, in aggiunta, sul medesimo erano stati installati dei pannelli solari, a servizio esclusivo delle unita' immobiliari abitative.
Ma il Tribunale capitolino nella sentenza in commento, dispone diversamente confermando la delibera assembleare che aveva ripartito le spese dei lavori sul lastrico solare in base ai millesimi di proprieta' generale.
=> Anche se non ha le chiavi di accesso, il condomino paga per la ristrutturazione delle parti comuni
Funzione tecnica del lastrico e pari uso della cosa comune Il giudice ribadisce che le coperture dell'edificio sono parti di proprieta' comune: tale principio trova del resto affermazione nel regolamento condominiale medesimo, mentre nessuna delle clausole regolamentari sancisce che qualcuno dei condomini ne abbia un uso esclusivo.
Vi e' poi un aspetto che acquista al riguardo ulteriore rilievo: come emerge dalla documentazione fotografica acquisita al processo, il lastrico e' privo di parapetto, circostanza che ne determina una destinazione tecnica di mera copertura.
Ad escludere detta funzione non vale la presenza, sul lastrico in questione, di pannelli solari o antenne: dette installazioni non comportano affatto che il bene divenga di uso esclusivo, essendo riconducibili - chiarisce il giudice - al pari uso della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c., ossia un impiego consentito a tutti i comproprietari, che non impedisce nè impedirebbe un pari uso del medesimo bene da parte dell'attore, laddove questi fosse interessato.