La vicenda. Le proprietarie di un appartamento all'ultimo piano di un edificio, collocato in diretta corrispondenza di un sottotetto pertinenziale non abitabile, preso atto che il condominio aveva deliberato l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio che avrebbero comportato la sostituzione della copertura del fabbricato in modo da rendere il sottotetto accessibile ed utilizzabile dai rispettivi proprietari, citano in giudizio la ditta che aveva eseguito i lavori chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali determinati da infiltrazioni d'acqua piovana.
A sostegno delle proprie pretese le attrici evidenziavano che terminati i lavori durante la stagione estiva, con l'arrivo delle piogge autunnali constatavano, in un primo momento, il diffondersi di vistose macchie di umidita' sul soffitto che, in un secondo momento, determinavano la creazione di muffe maleodoranti che causavano il distacco dell'intonaco, ed infine a causa del verificarsi di un vero e proprio gocciolamento di acqua piovana nel loro appartamento, l'evidente insalubrita' degli ambienti, le costringeva a cercare un'altra abitazione.
Una volta instaurato il giudizio, si costitutiva l'impresa esecutrice dei lavori che eccepiva l'inammissibilita' dell'azione per avvenuta decadenza ex art. 1667 c.c. nonchè l'avvenuta esecuzione a regola d'arte dei lavori pattuiti in contratto.
Esecuzione del contratto d'appalto e responsabilita' di natura contrattuale ed extracontrattuale: i precedenti.
La giurisprudenza di legittimita' ha gia' osservato che 'Dall'inesatta esecuzione del contratto di appalto discendono per l'appaltatore due tipologie di responsabilita' : una responsabilita' di natura contrattuale prevista dall'art. 1667 c.c e concernente in genere le difformita' o i vizi dell'opera incidenti su elementi decorativi ed accessori; l'altra di natura extracontrattuale, prevista dall'art.1669 c.c. e derivante dalla rovina o dal percolo di rovina delle cose immobili, ovvero da difetti gravi e cioe' incidenti se non sulle strutture portanti dell'immobile, almeno dalla sua futura conservazione e funzionalita' , come opera destinata a lunga durata' (Cass. civ. sez. III, 9/7/1977 n. 3072).
Sempre in materia di appalto, inoltre, la giurisprudenza di legittimita' evidenzia che ''¦ l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., che comporta la responsabilita' extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli art. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera, rientra nei compiti del giudice di merito' sul quale grava l'onere di accertare le caratteristiche dei difetti senza limitarsi ad una mera verifica del pericolo di crollo 'ovvero alla valutazione dell'incidenza dei medesimi sulle parti essenziali e strutturali dell'immobile, ma deve anche accertare se, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, essi siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalita' e sul godimento dell'immobile' (Cass.sez. II, 26.4.2005 n. 8577)
=> Carente coibentazione dell'edificio: il costruttore paga per i danni causati da umidita' e muffa.
La giurisprudenza di legittimita' , inoltre, ha stabilito quando e' applicabile la disciplina prevista dall'art. 1667 c.c. e quella dell'art. 1669 c.c., evidenziando che 'e' applicabile la disciplina di cui all'art. 1667 c.c., e non quella dell'art. 1669 c.c. ogni qualvolta i lamentati (e accertati) vizi dell'opera non incidano negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidita' , efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicchè il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalita' ed uso cui sia destinato (In tal senso Cass. sez. II, 16.7.2004 n. 13268)
D'altra parte,invece, le disposizioni dell'art. 1669 c.c. 'tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda su elementi essenziali di struttura e di funzionalita' dell'opera, influendo sulla sua solidita' , efficienza e durata,, mentre quelle dell'art. 1667 c.c. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto del contratto d'appalto ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica (Cass. sez. II, 1.3.2001)
Riguardo all'individuazione del difetto di costruzione che legittima l'azione di responsabilita' extracontrattuale ex art. 1669 c.c. nei confronti dell'appaltatore la giurisprudenza evidenzia che lo stesso puo' consistere 'in una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e percio' non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensa'¬ quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duratura cui e' distinta (quali ad esempio le conduttore di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo'¦'(Cass. sez. II, 19.1.1999 n. 456).
La sentenza. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 27 aprile 2017, condividendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimita' , accoglie la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali formulata dalle attrici, evidenziando che i vizi dedotti in citazione, poichè incidono in modo globale sulla funzionalita' dell'immobile menomandone il godimento, rientrano senza alcun dubbio nell'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c. che disciplina la responsabilita' extracontrattuale dell'appaltatore per gravi difetti.
Non vi alcun dubbio, quindi, che rientrano nella nozione di grave difetti anche quelli che interessando i tetti ed i lastrici solari determinano infiltrazioni d'acqua.
=> Lastrico solare e responsabilita' per i danni da infiltrazioni. Analisi sull'evoluzione giurisprudenziale
Nessuna rilevanza assume la contestazione dell'impresa convenuta secondo cui la mancata esecuzione delle opere in questione, non espressamente previste dal contratto, non farebbe sorgere alcuna responsabilita' a suo carico.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, infatti, la ctu ha dimostrato che le opere provvisionali (non previste dal capitolato di appalto) non erano adeguate a difendere la copertura da eventuali fenomeni di pioggia.
In pratica, nel caso di specie, precisa la sentenza e' se e' vero che nel contratto di appalto le parti non avevano previsto l'apposizione della guaina, tuttavia l'impresa si era impegnata a proteggere il fabbricato con teli di protezione che avrebbero protetto il fabbricato, dunque se da un lato e' emerso che la ditta ha eseguito a regola d'arte i lavori in questione, d'altra parte durante l'esecuzione degli stessi non sono state osservate le opportune precauzioni che avrebbero evitato danni irreparabili all'immobile.
=> L'azione di garanzia per gravi difetti puo' essere fatta valere anche contro il costruttore-venditore
In buona sostanza, quindi, durante i lavori l'edificio non era stato adeguatamente protetto, tale circostanza aveva influito sulla corretta esecuzione delle opere determinando i presupposti per future infiltrazioni di acqua.
A fronte della non corretta esecuzione anche delle c.d. opere provvisionali (e cioe' di quelle opere che anche se non previste dal contratto avrebbero permesso l'esecuzione dei lavori secondo le regole della buona tecnica costruttiva) all'impresa appaltatrice non resta altro che pagare gli ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali sopportati dalle proprietarie degli immobili oggetto di infiltrazioni.