La polvere provocata durante i lavori di ristrutturazione puo' far scattare la condanna penale al titolare dell'azienda che esegue la manutenzione dell'immobile.
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Il caso Il Tribunale condannava alla pena di 1000 euro di ammenda, in relazione al reato di cui agli artt. 153, comma 5, e 159, comma 2, lett. c), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 812 (TU sulla salute e sicurezza sul lavoro), l'amministratrice di una societa' edile.
Si rammenta che, ai sensi della prima delle disposizioni citate, «Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta», mentre la seconda norma sanziona la violazione della precedente con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 548 a 2192 euro.
L'imputata proponeva dunque appello, convertito in ricorso per cassazione – per l'inappellabilita' delle condanne a sole pene pecuniarie: in particolare la ricorrente lamentava che, prescrivendo il citato comma 5 dell'art. 153 la riduzione del sollevamento delle polveri provenienti dai materiali di demolizione e non l'integrale eliminazione della dispersione, nel caso di specie non si fosse proceduto ad accertare l'entita' del sollevamento delle polveri contestato, e che le demolizioni in questione, limitate ai soli intonaci, non potessero essere ricondotte alla fattispecie addebitatale.
Sollevava altre eccezioni, contestando l'eccessivita' della pena, la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, l'indebito utilizzo dei verbali di sopralluogo ispettivo; chiedeva infine che il fatto fosse dichiarato non punibile in ragione della sua lieve entita' , ai sensi dell'art. 131 bis c.p.
La decisione La Suprema Corteha giudicato fondato il ricorso solo in relazione a quest'ultima richiesta. Si ricorda al riguardo che il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 284 ha introdotto nel nostro sistema penale una nuova causa di non punibilita' , la cd. particolare tenuita' del fatto, che esclude la punibilita' , appunto, di quelle condotte normalmente sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, «quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale» (art. 131 bis, comma 1, c.p.).
Nel caso in commento, i giudici della Cassazione hanno innanzitutto rammentato che, avendo la causa di non punibilita' in discorso natura sostanziale, la stessa e' sicuramente applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo istituto; e che puo' sostenersi altrettanto nell'ipotesi in cui il procedimento nel corso del quale si voglia dare applicazione al disposto della norma sia gia' nella fase di legittimita' : in tal caso, pero', «la Corte di Cassazione deve limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimita' , ad un vaglio di astratta non incompatibilita' della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131 bis (Sez. 2, n. 41742 del 30/09/2015, Clemente, Rv. 264596; Sez. 6, n. 44683 del 15/09/2015, T., Rv. 265114; Sez. 3, n. 47256 del 24/04/2015, Curdo, Rv. 265441)» (Cass. pen., n. 10005/2017).
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Ebbene, nella fattispecie odierna, la Suprema Corte ha ritenuto di considerare quali indici allo scopo rilevanti l'applicazione, da parte del Tribunale, della sola sanzione pecuniaria, prossima alminimo della misura edittale, e la formulazione, da parte del giudice medesimo, di «un giudizio prognostico positivo in ordine al futuro comportamento della imputata»: elementi, questi, che inducono a ritenere che il fatto per il quale si procede sia di particolare tenuita' , melius, che siano necessari «ulteriori accertamenti in fatto (circa l'entita' del danno o del pericolo conseguente al reato, tenendo anche conto della ratio della norma incriminatrice, diretta a salvaguardare l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro)».
La Corte precisa infatti come cio' che rileva, ai fini dell'operativita' dell'esimente in questione, sia non l'inoffensivita' del fatto – dal momento che «l'art. 131 bis cod. pen. prende in considerazione reati rispetto ai quali non difetti alcuno degli elementi costitutivi, ritenuti non punibili perchè irrilevanti in base ai principi di proporzione ed economia processuale, e si riferisce anche ai reati di pericolo, senza distinguere tra pericolo astratto o pericolo concreto», ma l'irrilevanza dello stesso; la valutazione dell'esiguita' del danno o (come nel caso di specie) del pericolo va condotta «sulla base di elementi oggettivamente apprezzabili, dai quali ricavare la minima entita' delle conseguenze o del pericolo e, dunque, la loro irrilevanza in sede penale (Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265450)», e «tale accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito, mediante la verifica del pericolo conseguente alle omissioni della ricorrente» (Cass. pen., n. 10005/2017).
Essendo dunque precluso in sede di legittimita' «l'apprezzamento dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilita' allorquando, come nel caso in esame, si renda necessaria una valutazione complessiva di profili di fatto (Sez. 6, n. 39337 del 23/06/2015, Di Bello, Rv. 264554)», la Cassazione, nonostante peraltro la dichiarazione di inammissibilita' dei motivi del ricorso, non ha potuto fare altro che annullare la sentenza impugnata e rinviarla al giudice di merito, il solo competente ad «accertare, in punto di fatto, l'esistenza delle condizioni per escludere la punibilita' per particolare tenuita' del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.».
Per mera completezza, si rammenta che la Cassazione ha ritenuto corretta e ad adeguatamente motivata l'affermazione di responsabilita' della ricorrente compiuta dal Tribunale: i giudici di legittimita' hanno infatti chiarito che, ai fini della configurabilita' della violazione contestata, «non occorr[a] un rilevante sollevamento di polveri, essendo sufficiente che lo stesso non sia stato impedito, omettendo l'adozione di qualsiasi cautela, come avvenuto nel caso di specie».
Il comma 5 dell'art. 153 citato non contiene infatti alcun riferimento all'entita' del sollevamento della polvere proveniente dalle demolizioni, nè alla circostanza che debba trattarsi di demolizione di opere murarie: irrilevanti, dunque, i rilievi della ricorrente, relativamente alla modesta quantita' di polveri sollevate e all'oggetto delle demolizioni (i soli intonaci).
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