Mai campo di battaglia e' pia'¹ cruento del contenzioso sui criteri di ripartizione delle spese straordinarie: riparto secondo i millesimi o secondo l'uso.
=> Infiltrazioni in condominio, difetto di impermeabilizzazione e responsabilita' per colpa
=> Per i danni da infiltrazioni nell'autorimessa privata risponde in solido anche la compagnia assicurativa
Nel caso di specie i lavori materia del contendere riguardavano opere di impermeabilizzazione nel cortile-giardino condominiale, in particolare, i lavori su parte del cortile sovrastante il locale seminterrato, quest'ultimo utilizzato solo dai comunisti proprietari anche di autorimesse.
Alcuni condomini, dunque, rifiutavano di versare le proprie quote contestando che la copertura dei garages sottostanti potesse essere paragonata al lastrico solare.
Sollecitavano affinchè le spese sostenute venissero ripartite non secondo i millesimi generali di proprieta' -per come realizzato dal'amministratore- ma secondo i criteri ex art 1126 c.c. a tenore del quale le spese per la riparazione e/o ricostruzione del lastrico solare, di proprieta' esclusiva di uno solo dei condomini, sono poste per 2/3 a carico del Condominio ed per 1/3 a carico del proprietario esclusivo.
Alla reazione di tali proprietari, inevitabile seguiva la notifica del decreto ingiuntivo al quale, pero', i condomini si opponevano.