Cosa succede nel caso in cui la ditta appaltatrice si e' obbligata contrattualmente ad eliminare eventuali difetti che l'opera possa manifestare anche oltre il termine di prescrizione previsto dalla legge: deve risponderne anche oltre termine oppure no?
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Il caso. La ditta appaltatrice di lavori di uno stabile condominiale ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo maturato per la loro esecuzione ed ultimazione.
Il condominio, pero', si oppone al decreto ingiuntivo chiedendone la revoca contestando: che parte del credito maturato dalla ditta era stata gia' pagato, mentre per la parte restante eccepisce la compensazione dell'ulteriore credito con la penale dovuta dalla ditta per ogni giorno di ritardo a fronte dell'ultimazione dei lavori oltre i termini contrattuali, oltre alla sussistenza di vizi e difformita' delle opere.
La ditta appaltatrice, dal canto suo, sostiene che il ritardo nell'ultimazione dei lavori era addebitabile all'esecuzione dei lavori extra-contratto commissionati dal condominio in corso d'opera.
=> Gravi difetti. L'art. 1669 cod.civ. si applica anche in caso di ristrutturazione dell'edificio condominiale